Società partecipate: linee guida Mef/Corte dei Conti per la razionalizzazione periodica

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Si avvicina la scadenza del 31 dicembre, cui le amministrazioni pubbliche sono chiamate a redigere il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del TUSP (d.lgs 175/2016).

In vista di questo appuntamento, Ministero dell’Economia e Corte dei Conti hanno pubblicato le relative Linee guida, a cui è allegato anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento che le Pa dovranno adottare, appunto, entro il 31 dicembre prossimo con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dello scorso anno.

Viene inoltre confermato che questo adempimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Tesoro come previsto dal DL 90/2014.

Le Linee guida forniscono una serie di chiarimenti e approfondimenti tecnici relativi alle nozioni di fatturato, società a controllo pubblico (con particolare riferimento al controllo pubblico congiunto) e società in quotazione, su cui si erano create in passato diverse incertezze sulla loro esatta interpretazione.

Partecipazioni indirette e controllo pubblico congiunto

Si specifica, in particolare, che nella revisione ordinaria devono essere considerate anche le partecipate indirette detenute attraverso il “tramite” di una società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

In questo secondo caso (cioè il controllo congiunto), “le amministrazioni – si legge nelle Linee guida – sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari”.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP come i consorzi di enti locali o le aziende speciali che sono chiamati a loro volta a redigere il piano.

Società quotate

Le Linee guida Mef – Corte dei Conti specificano che non possono essere considerate “quotate” le società che hanno avviate la procedura di quotazione di strumenti finanziari dopo il 23 settembre 2016 e neppure quelle che, pur avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, non hanno concluso il procedimento entro il 23 settembre 2017.

Inoltre, se una società ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, la società cesserà di essere considerata quotata dal momento della scadenza di questi strumenti finanziari.

Il piano di revisione ordinaria dovrà essere trasmesso alla Struttura di Monitoraggio del MEF esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it

Si sottolinea – precisano le Linee Guida – che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione mediante l’applicativo, l’Amministrazione sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione nei confronti della Struttura di Monitoraggio”.

Il piano dovrà essere trasmesso anche alla sezione competente della Corte dei Conti.


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