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Società partecipate/Piano di revisione straordinaria, le linee guida della Corte dei Conti

Partendo dagli esiti del monitoraggio sui precedenti piani di razionalizzazione, la Corte dei Conti ha ritenuto necessario emanare – dopo il correttivo di cui al Dlgs 100/2017 – specifiche linee guida con annesso un modello standard, che funge da indicazione procedurale per arrivare alla comunicazione degli esiti della ricognizione straordinaria in scadenza al 30 settembre prossimo.

Il modello approvato dalla Corte, ripercorrendo tutti i possibili esiti della ricognizione, deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti a dimostrazione della completezza delle analisi effettivamente svolte rispetto a quanto richiesto dalla norma, blindando così gli enti a risposte e a commenti puntuali. La sua compilazione agevola altresì la compilazione dell’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro.

 Il percorso tracciato dalla linee guida consente agli enti di ad0ttare un «iter virtuoso» idoneo a salvaguardare – da un lato – la propria autonomia nell’ambito della valutazione complessiva della convenienza al mantenimento o meno delle partecipazioni societarie rispetto alle altre soluzioni e – dall’altro – ad evitare che il «fai da te» comunale si trasformi in mere espressioni generiche.

Ma come deve essere la redazione del piano di revisione straordinaria? Il piano standard è articolato in diverse e specifiche sezioni, che, partendo dai dati dell’Amministrazione, richiede l’elenco delle partecipazioni dirette e indirette, con la precisazione che sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo, mentre, per le indirette, sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Segue l’indicazione del rispetto dei requisiti previsti dal testo unico, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione, con riferimento alla riconducibilità o meno a una delle categorie previste dall’articolo 4, la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 2, il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/ razionalizzazione, il tutto con specifiche motivazioni.

Un’apposita scheda, infine, richiede l’indicazione – all’interno di un elenco di possibili azioni – delle specifiche misure di razionalizzazione, le relative motivazioni, le modalità di attuazione, nonché la stima dei tempi e dei risparmi attesi.

In definitiva,  nel confermare l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente qualsiasi scelta in merito alle partecipazioni possedute, la Corte sottolinea che occorre una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni, tenendo conto delle stringenti norme introdotte e, soprattutto, dell’attività svolta dalla singola società a beneficio della collettività amministrata e della convenienza economica al modello di società rispetto alle alternative possibili, nonché, della relativa sostenibilità della scelta in termini di «costo-opportunità».

(Tratto dal Quotidiano degli Enti Locali)