Dal Parlamento: nel Decreto “Genova”, pubblicate disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

E’ stato pubblicato venerdì scorso sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto- legge n°109 (c.d. DL Genova), il quale contiene un’importante novità per quanto riguarda la gestione dei fanghi di depurazione.

La disposizione è contenuta nell’art.41 del decreto (che riportiamo più sotto integralmente) e introduce una norma che dà stabilità all’intero quadro giuridico di riferimento (in assenza dell’emanazione del Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto rivedere i parametri di cui al D.Lgs 99/1992 per il recupero dei fanghi in agricoltura).

L’incertezza normativa e regolatoria che si era infatti creata a seguito di alcune recenti sentenze stava infatti compromettendo seriamente la continuità del servizio di depurazione.

Come si legge infatti nella relazione illustrativa, “il provvedimento nelle more di una completa riscrittura della disciplina prevista nell’ambito del recepimento del “pacchetto rifiuti”, ed al fine di disincentivare il ricorso alla discarica, e garantire l’utilizzo sicuro dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, introduce un valore limite alla concentrazione per gli idrocarburi (…) coerente con la recente normativa europea in tema di classificazione dei rifiuti (…). Il provvedimento inoltre fa salvo l’utilizzo agricolo di fanghi di depurazione che contengono idrocarburi di origine naturale” (…).

Il decreto – legge ha ora iniziato l’iter di conversione in Parlamento, dove è stato presentato lunedì 1 ottobre alla Camera e assegnato alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti.

Art. 41

Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1. Al fine di superare situazioni di criticita’ nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.