“Legge Europea 2019-2020”: le novità di principale interesse per le Società pubbliche

Art. 10 – Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273

La norma dell’art. 10 in commento apporta modifiche al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) e in particolare agli artt. 31 (“Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”), 46 (“Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), 80 (“Motivi di esclusione”), 105 (“Subappalto”), 113-bis (“Termini di pagamento. Clausole penali”), 174 (“Subappalto”).

Il comma 1, lett. a), modifica l’art. 31, comma 8, del “Codice”, che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, prevedendo che il Progettista possa affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai Settori energetico, ambientale, acustico e in altri Settori non attinenti alle discipline dell’Ingegneria e dell’Architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Il comma 1, lett. b), modifica l’art. 46 del “Codice”, il quale indica gli operatori economici che possono partecipare alle procedure per l’affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria.

In particolare:

  • viene specificato che nell’ammissione degli operatori economici dei Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria deve essere rispettato il Principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
  • tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria vengono aggiunti “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”, i quali possono partecipare anche nella forma dei Raggruppamenti temporanei d’impresa. I requisiti minimi di tali soggetti saranno definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili entro 60 giorni dal 1° febbraio 2022, soprattutto con riferimento all’obbligo di nomina di un Direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale Anticorruzione, nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Il comma 1, lett. c), modifica l’art. 80 del “Codice” che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalle procedure per l’affidamento di appalti e concessioni, e nel dettaglio:

  • la verifica dei motivi di esclusione, sia quelli del comma 1 che quelli dei commi 5 e 7, è effettuata nei confronti del solo operatore economico e non anche nei confronti del suo subappaltatore;
  • un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle ostative al rilascio del Durc. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Mims e previo parere del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consigli dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dal 1° febbraio 2022, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a Euro 35.000 (modifiche al comma 4).

Il comma 1, lett. d) modifica l’art. 105 del “Codice” disciplinante il subappalto nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero:

  • l’affidatario del subappalto può anche essere stato un partecipante alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
  • il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e a suo carico non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80;
-       il concorrente non è tenuto a dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
-       viene abrogato il comma 6 che prevedeva l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Il comma 1, lett. e), modifica l’art. 113-bis del “Codice” disciplinante i termini di pagamento e le clausole penali. In particolare, vengono aggiunti i commi da 1-bis a 1-septies i quali prevedono:

  1. fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla Stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
  2. il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento o alla comunicazione di cui al punto a);
  3. in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al punto a) ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
  4. il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Rup, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre 7 giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il Rup invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante, la quale procede al pagamento;
  5. l’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup;
  6. ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

Il comma 1, lett. f), modifica l’art. 174 del “Codice”, disciplinante il subappalto nei contratti di concessione, nel senso che:

  • viene eliminato l’obbligo per gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese di indicare la terna dei subappaltatori per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
  • viene previsto che l’affidatario provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla Stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”.

Il comma 3 abroga il comma 18 dell’art. 1 del Dl. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019, che sospendeva fino al 31 dicembre 2023 le seguenti norme sul subappalto:

  • l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni, previsto, rispettivamente, dal comma 6 dell’art. 105 del “Codice”, e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 174;
  • le verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, in base ai motivi di esclusione previsti all’art. 80 del “Codice”, anche riferite al suo subappaltatore.

Il comma 4 abroga il comma 2 dell’art. 14 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale n. 192/2017, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all’estero. Con la modifica in esame, gli eventuali subappalti possono complessivamente superare il 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il comma 5 prevede infine che le disposizioni della norma in commento si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Art. 43 – Monitoraggio parlamentare sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’art. 43 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, ogni 6 mesi, delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel “Pnrr”.

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a esaminare le relazioni e a svolgere delle audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti relativi al Piano che abbiano ricadute sui territori.

Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 46 – Sviluppo della funzione consultiva

L’art. 46 prevede che, limitatamente alle risorse stanziate dal “Pnrr” e ai fondi complementari allo stesso, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli altri Organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a Euro un milione, e assicurano la funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. Gli stessi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, se richiesti dagli Enti territoriali in merito condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal “Pnrr” e con i fondi complementari. Viene specificato che è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l’azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

(Entilocali-online.it)