Alluvione: sospensione per 4 mesi dei termini di pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti
Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni alluvionate (già deciso dall’ARERA con la delibera 216/2023/R/com) sarà di 4 mesi a partire dal 1° maggio 2023. Lo ha specificato l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) attuando il decreto-legge 61/23 (cd. “decreto alluvione”). La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.
La misura riguarda i termini di pagamento delle fatture di elettricità e gas emesse o da emettere con scadenza nel predetto periodo, nonché delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere dai gestori del Servizio Idrico Integrato ovvero dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
L’Autorità rinvia ad un eventuale successivo provvedimento l’ulteriore estensione della sospensione, per assicurare che la popolazione più duramente colpita sia effettivamente ed adeguatamente tutelata, anche successivamente al periodo di quattro mesi.
L’ARERA con la stessa delibera ha anche stabilito una serie di ulteriori misure a tutela delle popolazioni alluvionate. Fatta salva la facoltà del cliente e dell’utente di procedere comunque sin da subito al pagamento degli importi sospesi, il provvedimento dispone che la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sia distribuita su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti, ferma restando la facoltà di pagare in maniera non rateizzata al termine del periodo di sospensione o con un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Nel periodo di sospensione (cioè della data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) vengono inoltre sospese le azioni sulla morosità previste dalla regolazione dell’Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.
Inoltre, i venditori e i gestori dovranno pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite. Infine, a garanzia del loro equilibrio economico e finanziario, i venditori e i gestori potranno richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un anticipo a titolo gratuito sugli importi non già pagati per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, con riferimento a ciascun settore, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti e clienti serviti.
Fonte: Arera