Imballaggi e rifiuti di imballaggio: il Consiglio UE adotta la posizione negoziale su nuove norme per imballaggi più sostenibili nell’UE
Lunedì 18 dicembre il Consiglio ha raggiunto un accordo («orientamento generale») su una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è far fronte all’aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzando nel contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.
“Nel 2021 ogni europeo ha generato 190 kg di rifiuti di imballaggio. E questa cifra crescerà di quasi il 20% nel 2030, se le cose rimarranno invariate. Non possiamo permettere che ciò accada. L’orientamento generale odierno trasmette un messaggio forte: l’UE è impegnata a ridurre e prevenire i rifiuti di imballaggio provenienti da tutte le fonti. Questo regolamento è fondamentale nel nostro percorso verso un’economia circolare e un’Europa climaticamente neutra” – così Teresa Ribera Rodríguez, terza vicepresidente spagnola del governo e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica.
La proposta prende in considerazione l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, richiedendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze che destano preoccupazione sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre requisiti di etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori. In linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.
Una volta che l’imballaggio diventa rifiuto, la proposta mira a garantire che gli imballaggi siano raccolti, smistati e riciclati secondo gli standard più elevati possibili. A tal fine, stabilisce i criteri per i regimi di responsabilità estesa del produttore e stabilisce disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, garantendo nel contempo che gli Stati membri dispongano di sufficiente flessibilità per mantenere i sistemi esistenti ben funzionanti.
L’orientamento generale fungerà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della legislazione.
Principali modifiche approvate dal Consiglio
Il testo del Consiglio trova un equilibrio tra il mantenimento dell’ambizione della proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e la concessione agli Stati membri di una sufficiente flessibilità nell’attuazione del regolamento.
Ambito di applicazione del regolamento
Il Consiglio ha mantenuto il campo di applicazione della proposta della Commissione, che copre tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi l’industria, l’industria manifatturiera, il commercio al dettaglio, le famiglie).
Requisiti di sostenibilità e packaging riciclabile
Il testo dell’orientamento generale mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.
Rafforza i requisiti per le sostanze contenute negli imballaggi invitando la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, per determinare se incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.
Il Consiglio ha modificato la proposta relativa agli imballaggi riciclabili. Pur sostenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando saranno progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio potranno essere raccolti separatamente, smistati e riciclati su larga scala (quest’ultima condizione si applicherà a partire dal 2035).
L’orientamento generale mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica. Entro il 2034 la Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040.
Il Consiglio ha inoltre convenuto che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e sacchetti di plastica leggera) siano compostabili a condizioni specifiche.
Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui, imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei disegni e modelli di imballaggi protetti.
Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio
In linea con la proposta della Commissione, l’orientamento generale fissa obiettivi generali per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, sulla base dei quantitativi del 2018: 5 % entro il 2030, 10 % entro il 2035 e 15 % entro il 2040. Tali obiettivi saranno oggetto di un riesame da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino gli obiettivi minimi summenzionati.
Imballaggi riutilizzabili e obiettivi di riutilizzo
Il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di rotazioni o rotazioni nel loro utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale.
Il testo stabilisce nuovi obiettivi di riutilizzo e ricompilazione per il 2030 e il 2040. Obiettivi diversi si applicano ai grandi elettrodomestici, agli imballaggi da asporto per alimenti e bevande, alle bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), agli imballaggi per il trasporto (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature su larga scala e agli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e agli imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono esentati da questi requisiti. È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di costituire pool per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di riesaminare gli obiettivi per il 2030 e, su tale base, di valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dalla disposizione.
Sistemi di restituzione dei depositi (DRS)
In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, sono tenuti a predisporre sistemi di restituzione su cauzione (DRS) per tali formati di imballaggio. I requisiti minimi per il DRS non si applicheranno ai sistemi già in vigore prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.
Il Consiglio ha aggiunto un’esenzione dall’obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78 % raggiunto nel 2026.
Restrizioni su alcuni formati di imballaggio
Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all’interno del settore HORECA e per i piccoli prodotti cosmetici e da toeletta utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio, flaconi di shampoo o lozioni per il corpo).
Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per gli ortofrutticoli biologici.
Altre disposizioni
Tra gli altri emendamenti concordati dal Consiglio figurano ulteriori chiarimenti sull’ etichettatura degli imballaggi, garantendo che i consumatori siano ben informati sulla composizione materiale degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha inoltre introdotto una certa flessibilità per tener conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.
Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi per gli operatori, i fabbricanti, gli importatori e i distributori stabiliti dalla proposta della Commissione. Ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi logistici al fine di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non si sottraggano ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.
L’Italia ha però espresso voto contrario sulla proposta. La posizione italiana è stata formalizzata in plenaria a Bruxelles dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “La proposta – ha spiegato il Ministro in una nota– non soddisfa le esigenze del nostro Paese, mentre siamo completamente allineati sulla posizione del Parlamento e speriamo che questa prevalga nei negoziati del trilogo”.
Intervenendo nella sessione del Consiglio, Pichetto aveva ribadito “la necessità di giungere a un testo bilanciato e ad obiettivi comuni senza ignorare le differenze tra gli Stati membri”. Tra le soluzioni prospettate, quella di “deroghe sul riuso a chi dimostra un’elevata percentuale di raccolta differenziata e riciclo”, come “passo verso un compromesso più equilibrato tra obiettivi di riciclo e riuso, tenendo conto delle differenti realtà e capacità di ciascun Paese”.
Il Ministro ha spiegato, motivando il voto contrario, che “l’Italia è oggi al 56,5% di differenziata, contro una media del resto d’Europa del 48%”. Tre sono state le modifiche principali richieste dall’Italia e non accolte nel testo. “Sui cosiddetti compostabili – ha detto Pichetto – avevamo chiesto una proroga di qualche anno per adeguarsi”. “L’Italia – ha aggiunto – ha poi proposto parametri diversi su riuso e riciclo, prevedendo che laddove il riciclo raggiungeva percentuali superiori al 75-80% ci fosse uno spazio di deroga”. Infine, “sul riutilizzo e la ricarica, è stata accolta – ha proseguito il Ministro – una proposta della Germania sul settore del ‘beverage’ in favore di grandi imprese e non delle caratteristiche del mercato italiano, la cui struttura è di piccole e medie realtà, col rischio di incrinare l’equilibrio del mercato interno”.
“La nostra filiera industriale degli imballaggi – ha ricordato Pichetto in plenaria – è composta da centinaia di migliaia di aziende e investe molti settori produttivi”. “Occorre – ha aggiunto – mettere al centro le questioni ambientali, sociali ed economiche in modo giusto ed equo”, visto che il provvedimento “incide in materia complessa per cittadini, imprese e ambiente”.