Bonus rifiuti: da Arera, Anci-Sgate e Csea tutti gli adempimenti di inizio 2026
Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi, già amministratore della nostra associata Entar srl e consulente ambientale pubblicato su sull’inserto Enti Locali ed Edilizia del Sole 24 Ore lo scorso 15 gennaio.
Alert in merito agli adempimenti connessi alla gestione del bonus rifiuti a partire dal nuovo anno. Arera, con comunicato operatori del 24 dicembre, ha fornito un «Chiarimento in merito agli obblighi di iscrizione in Atrif (Anagrafe territoriale del servizio di gestione rifiuti) per i gestori tariffe e rapporto con gli utenti ai fini dell’erogazione del bonus sociale rifiuti». Viene innanzitutto ricordato che per accedere all’Atrif, occorre essere già accreditati all’anagrafica operatori (“Testo Integrato Anagrafica Operatori-TIAO”, delibera n. 102/2022). Il comunicato poi precisa che «… devono iscriversi nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità e nell’Atrif come Gtru (Gestori tariffa e rapporto con gli utenti) anche i gestori che sono responsabili dell’erogazione di almeno una delle operazioni di: bollettazione e invio del documento di riscossione, oppure gestione della banca dati degli utenti e delle utenze che sono comprese nell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Spetterà poi all’ente erogatore, nell’ambito del sistema SGAte, individuare tra i soggetti iscritti in Atrif, il Gtru territorialmente competente per la quantificazione e l’erogazione del bonus». “Enti erogatori” sono i Comuni e gli enti di governo d’ambito che applicano ovvero garantiscono l’applicazione delle agevolazioni (Testo unico bonus rifiuti- delibera n. 355/2025, allegato A, art. 1 “Definizioni”).
Il sito Anci-SGAte promuove un webinar il 9 gennaio con cui si intende «… approfondire l’operatività del sistema SGAte da parte degli Enti erogatori e dei Gtru, con riferimento all’accreditamento al sistema, alla nomina di Anci quale responsabile del trattamento dati, alla designazione dei Gtru territorialmente competenti, all’iscrizione dei Gtru». Già in precedenza era stata data notizia e pubblicato il documento “Funzionamento e specifiche del processo bonus sociale rifiuti-Tracciato SGAte-Gestori in attuazione della deliberazione 355/2025/R/rif del Tubr”. Tale documento «… definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (Gtru individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai Gtru verso SGAte”.
Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) ha ricordato l’invio alla Cassa stessa della dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 (copertura costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) e UR2 (copertura costi per la gestione dei rifiuti derivanti da calamità naturali ed eventi straordinari) e «… dei dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 che dovranno essere rendicontati alla Csea entro il 31/1/2026 inviando la dichiarazione relativa all’anno fatturazione 2025 attraverso il Portale DataEntry rifiuti». Csea inoltre precisa «…che la componente perequativa UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025 dovrà essere rendicontata alla CSEA unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026, da inviare a CSEA entro il 31/1/2027».
Si segnala inoltre la delibera Arera n. 584/2025, “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del Tubr”, volta a minimizzare e a semplificare le modalità di circolazione dei dati.