Anac: la stazione appaltante trasparente con offerta tecnica

Per consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte. È quanto ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico.

Fonte: www.anticorruzione.it