E’ stato pubblicato sul sito della Funzione pubblica lo schema di decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, approvato in esame preliminare nel Consiglio dei ministri del 20 gennaio e ora in attesa dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. “L’erogazione dei servizi pubblici locali – recita una nota del Ministero – è ispirata a principi di efficienza, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini e applicazione dei costi standard nelle tariffe. Si promuove la concorrenza, la parità di trattamento tra pubblico e privato e adeguati livelli di tutela della qualità degli utenti”.
Il testo conferma l’attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), d’ora in poi denominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).
Scompare, invece, l’incentivo previsto per la dismissione totale o parziale – anche a seguito di quotazione – di partecipazioni in società, i cui proventi si potevano utilizzare per spese in conto capitale escluse dal Patto di stabilità interno.
Lo schema di decreto si applica a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, ma cede il passo alle normative speciali di settore (servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, distribuzione elettrica, distribuzione gas, gestione del servizio farmaceutico).
Le sole disposizioni in materia di affidamento dei servizi invece integrano e prevalgono anche sulle normative di settore (con la deroga per i settori elettrico e gas).
La nuova formulazione del decreto stabilisce i criteri per il calcolo delle tariffe dei servizi pubblici locali, fatte salve le competenze delle Autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore: si fa riferimento alla “correlazione tra costi standard (gli oneri del servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario) e ricavi, finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione”; scompare il riferimento, al comma 3, al “prezzo massimo inferiore a quello praticato in monopolio non regolato” come modalità di aggiornamento delle tariffe alternativa al metodo “price-cap”; tra i parametri di cui tenere conto per l’aggiornamento delle tariffe la voce “obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività” è sostituita da “incremento per i nuovi investimenti effettuati”, “recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati” da “recupero di efficienza prefissato” e “variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o da obblighi relativi al servizio universale” da “obiettivi di qualità del servizio definiti da parametri prefissati e misurabili”.
Altri materiali e documenti sul T.U di riordino dei Servizi Pubblici Locali, saranno presto disponibili nella sezione “Approfondimenti”.