Società Partecipate, il Milleproroghe non ha posticipato i termini per la vendita delle quote

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Nessuna proroga per l’alienazione delle partecipazioni che non rispettano i criteri del TUSP (Testo Unico Partecipate), per la quale, dunque, rimane in vigore il termine del prossimo 30 settembre, così come previsto dalla riforma Madia.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe (il voto finale è previsto per oggi al Senato), non è infatti stato recuperato l’emendamento, approvato inizialmente in commissione Affari Costituzionali, che prevedeva una proroga di un anno. Un differimento, tra l’altro, che era stato richiesto in primis dall’Anci, per assicurare tempi più congrui rispetto alla complessità procedurale prevista dall’iter delle dismissioni.

L’alienazione delle partecipazioni è prevista dall’art. 24 del TUSP, allorquando le società in cui le PA detengono partecipazioni, non rispettino determinati requisiti che ne consentano il mantenimento (più amministratori che dipendenti, attività analoghe o similari ad altre partecipate, fatturato inferiore a 500 mila euro, perdite negli ultimi tre esercizi ecc). All’esito di tale verifica (contenuta nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, che le PA hanno adottato a settembre dello scorso anno), salvo i casi in cui le partecipazioni abbiano i requisiti per essere mantenute e quelli in cui l’ente pubblico abbia deciso altri interventi (come fusione o messa in liquidazione), scatta l’obbligo di alienazione.

Le conseguenze per chi non rispetterà la scadenza sono molto rilevanti, sia dal punto di vista amministrativo che patrimoniale. Il primo infatti, prevede il congelamento dei diritti sociali e quindi l’impossibilità di intervenire nei processi decisionali dei soci, di esercitare i poteri di indirizzo e controllo e di essere informatI dalla società sullo sviluppo delle sue attività (compreso quello di avere comunicazioni sul bilancio). Altro effetto pesante è quello che vieta la possibilità di promuovere azioni nei confronti degli amministratori. Dal punto di vista dei diritti patrimoniali, la mancata alienazione delle partecipazioni, comporta l’impossibilità di percepire gli eventuali dividendi.

Come previsto dallo stesso art. 24, comma 5 del TUSP, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima dovrà essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dal codice civile.

Il tutto, mentre si avvicina la scadenza di fine anno per l’approvazione del piano ordinario di razionalizzazione, previsto dall’art. 20 del TUSP.