Sono diversi gli interventi di interesse per il settore ambientale, energetico e per la disciplina delle società partecipate inserite nella legge di bilancio del 2019 (n° 145/2018) in vigore dal 1 gennaio. Una decina inoltre, i decreti attuativi che dovranno essere emanati per dare corso alle misure previste.
Ecco una sintesi dei principali provvedimenti introdotti per settore.
SETTORE IDRICO
I commi 153 e 155 dell’art. 1 disciplinano i criteri per l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (previsto dalla legge 205/2017). In particolare, si dispone che il Piano venga aggiornato ogni 2 anni e per gli interventi di contrasto alla dispersione delle risorse idriche si darà preferenza a quelli che presentano tra loro sinergie e complementarità. Gli enti di competenza trasmetteranno ad ARERA i dati per individuare le dispersioni idriche e i necessari interventi (per i quali si possono impiegare anche enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato).
In caso di inerzia per gli interventi previsti, al posto dei commissari ad acta, il Presidente del Consiglio nominerà Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell’Autorità di distretto di riferimento.
Con apposito Dpcm verranno poi assegnate le risorse (pari a 2,6 miliardi di euro fino al 2021) per gli investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
AMBIENTE/RIFIUTI
I commi da 156 a 161 dell’art. 1 istituiscono un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione amianto.
Inoltre, entro fine aprile, il Ministero dell’Ambiente adotta un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, aumentando il Fondo bonifiche di 20 milioni di euro all’anno fino al 2024.
Per quanto riguarda i rifiuti, stralciato il provvedimento sull’End of Waste (che dovrebbe essere ripreso all’interno del decreto semplificazioni, la cui conversione è ora all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato), nella Manovra, ai commi 73-77, è previsto un credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Anche in questo caso, è atteso per la fine di marzo un decreto del Minambiente per la definizione dei requisiti tecnici e certificazioni di prodotti e imballaggi oltreché i criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Infine, il comma 802 introduce una modifica al Codice dell’Ambiente, invitando i produttori, su base volontaria e in via sperimentale, ad adottare fino al 31 dicembre 2023 una serie di iniziative per prevenire i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso. A tal fine, viene istituito presso il Minambiente un apposito Fondo per le plastiche monouso, con una dotazione di 100 mila euro all’anno per attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte di istituti di ricerca.
SETTORE ENERGETICO
I commi 954-957 dell’art. 1 introducono specifiche disposizioni per la produzione di biogas, limitandone gli incentivi al solo autoconsumo delle aziende agricole per i soli impianti di dimensioni fino a 300 Kw, fino all’emanazione di un decreto specifico.
Il comma 232 invece, autorizza la spesa di 25 milioni per il 2019 e di 40 milioni per ogni anno dal 2020 al 2022 per il programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale. Inoltre, entro fine febbraio un decreto di Minambiente e Mef definirà criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per interventi urgenti di efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici.
Sono previste inoltre diverse misure per favorire la mobilità elettrica (comprese le detrazioni sulle infrastrutture di ricarica).
SOCIETA’ PARTECIPATE
I commi 721-724 dell’art. 1 introducono modifiche al Testo Unico Partecipate del 2016. In particolare, si prevede che il TUSP non si applichi alle controllate delle società quotate in Borsa e il posticipo al 2021 dell’obbligo di alienazione delle partecipazioni per quelle società che abbiano avuto un risultato medio in utile nel triennio precedente.
Infine, vengono esclusi dai piani di razionalizzazione i Gruppi di azione locale.