REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso pubblicato l’11 aprile 2019, ha comunicato che proseguirà fino al 24 maggio 2019 la rilevazione, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 – Tusp) e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2017 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).
Il termine ultimo per l’invio delle Comunicazioni era stato precedentemente fissato al 12 aprile 2019 da una Nota pubblicata dal medesimo Dipartimento il 18 febbraio 2019.
Le Amministrazioni interessate devono quindi comunicare, per le Società oggetto di “revisione periodica”, oltre alle informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp e l’esito della revisione. Devono infine caricare nell’applicativo il Provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20 del Tusp.
Alle Amministrazioni non soggette al Tusp invece sono richieste le consuete informazioni del Censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in Società e in altri soggetti di forma giuridica non societaria.
Tutte le Amministrazioni devono inoltre comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti, siano essi partecipati o meno.
E’ previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l’applicativo.
NOZIONE DI CONTROLLO PUBBLICO: Corte dei Conti dell’Umbria rimette la questione alla sezione Autonomie
Con la deliberazione 57/2019/PAR del 28 marzo 2019 i magistrati contabili della Corte dei conti sezione regionale dell’Umbria hanno rimesso alla Sezione delle Autonomie la pronuncia rispetto alla qualificazione di società a controllo pubblico per quelle società a maggioranza pubblica ove la partecipazione al capitale sociale è detenuta da più enti pubblici, ciascuno per quote inferiori al 50%.
La definizione di controllo di cui al d.lgs. 175/2016 è stata oggetto di differenti interpretazioni. In particolare anche in presenza di capitale polverizzato fra soci pubblici con quote complessivamente comunque superiori al 50% il MEF nella nota di orientamento del 15 febbraio 2018 ed alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Liguria, del. n. 3/2018; Emilia, del. n. 43/2018; Trentino Alto Adige, Bolzano, del. n. 8/2018) hanno ritenuto tali società a controllo pubblico. Mentre in senso opposto le conclusioni del Tar del Veneto (sentenza n. 363/2018) e della conseguente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 578/2019) che hanno qualificato tali soggetti non a controllo pubblico.
Considerate le differenti implicazioni del riconoscimento o meno delle società di cui trattasi come società a controllo pubblico rispetto ai vincoli del d.lgs. 175/2016 la sezione regionale dell’Umbria ha rimesso la questione alla sezione Autonomie al fine di adottare una pronuncia di orientamento definitiva su tale delicato aspetto (Anci.it)