Partecipate. Unione di Comuni: il parere della Corte dei Conti Emilia – Romagna

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Il presidente di un’Unione di comuni ha chiesto un parere in merito alla partecipazione, minoritaria, in una società in house. In particolare, ha chiesto se:

  • possa ritenersi rispettato il c.d. “vincolo di scopo”, di cui ex art. 4, comma 2, del d.lgs. 175/2016, TUSP, attraverso una modifica dello Statuto, con l’inserimento di una nuova finalità istituzionale;
  • in caso di partecipazione minoritaria, sussista la necessarietà del controllo analogo congiunto;
  • l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società, costituisca presupposto per la redazione del bilancio consolidato.

La Corte dei conti sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 110/2022, pubblicata il 13 settembre 2022, ha precisato che la modifica statutaria non è sufficiente a configurare il c.d. “vincolo di scopo”, così come disciplinato dal citato art. 4, comma 2, del d.lgs. 175/2016, poiché la vaghezza con cui quest’ultimo è stato formulato nel caso di specie, non consente ai magistrati contabili interpellati di valutarne la riconducibilità fra le cinque fattispecie elencate dall’art. 4.

I magistrati contabili hanno anche chiarito che in caso di partecipazione minoritaria, anche pulviscolare, è necessario che sia attuato il controllo analogo congiunto, in quanto “presupposto per ritenere sussistente la stretta necessarietà dell’acquisizione societaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, ma anche perché lo stesso consente all’ente partecipante di incidere sulle scelte strategiche della società e vigilare effettivamente sull’attività espletata dall’ente partecipato , per il  rispetto dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 175/2016.

A tal proposito, appare utile ricordare che la Corte costituzionale, in caso di partecipazione pulviscolare, ha chiarito che per gli enti sussiste l’obbligo di motivazione “rafforzata” in merito all’analitico rispetto del vincolo di scopo pubblico, evidenziando puntualmente le “ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”, dovendosi altresì dare conto “della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (Corte cost., sent. 201/2022).

Infine, la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ricordato che il principio contabile applicato, all. 4/4 “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” del d.lgs.  118/2011 dispone che rientrano nel GAP “le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione”.

In riferimento al perimetro di consolidamento, nella medesima fonte normativa viene, altresì, disposto che “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”, i quali partecipano, pertanto, al bilancio consolidato.

Pertanto, qualora un soggetto pubblico partecipi ad una compagine societaria di una in house, le risultanze contabili del soggetto societario partecipato dovranno formare oggetto di consolidamento unitamente a quelle dell’amministrazione pubblica partecipante, che esercita su di esso un controllo analogo sia esso solitario che congiunto.

(aliautonomie.it)