Decreto Servizi Pubblici locali: le novità

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LE NUOVE REGOLE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN PILLOLE di Manuela Furini

 

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, lo scorso 16 dicembre ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.

Sul testo risulta acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si tiene conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Ecco le principali novità previste dal decreto.

In sintesi il nuovo testo stabilisce che gli enti locali, se riterranno che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, dovranno necessariamente passare dalla procedura ad evidenza pubblica (gara) in caso di affidamenti a terzi.

Inoltre gli enti locali potranno scegliere la strada dell’affidamento a società mista o dell’affidamento in house o ancora della gestione in economia (o attraverso aziende speciali) ma solo se si tratta di servizi diversi da quelli a rete.

In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie Ue, gli enti dovranno motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato.

La durata degli affidamenti sarà fissata dall’ente locale “in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti” e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzarli. Nel caso di affidamento in house di servizi pubblici locali a rete, la durata non potrà essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di giustificare una durata superiore per assicurare l’ammortamento degli investimenti.

Nei bandi di gara dovrà essere assicurata, in caso di subentro, un’adeguata tutela occupazionale del personale impiegato nelle precedenti gestioni, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociale.

Sono previsti poi degli incentivi alle aggregazioni. Per i servizi pubblici locati “a rete” (ad esempio servizio idrico) le regioni dovranno incentivare la riorganizzazione degli ambiti “anche tramite aggregazioni volontarie” in modo da superare l’attuale assetto, orientandolo preferibilmente su scala regionale al fine di conseguire economie di scala. Alle province spetterà l’attività di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento degli enti locali del proprio territorio. Spetterà a un decreto del Mef (di concerto con Viminale e Affari regionali) l’individuazione degli incentivi alle aggregazioni.

TESTO DEL DECRETO

(Red/MF)

Credit photo: Public Utilities