Via libera alla possibilità, fino al 31 luglio di quest’anno, di svolgere le assemblee delle società in modalità da remoto. Lo prevede l’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito nella legge n°14/2023, pubblicata in G.U. lo scorso 27 febbraio.
In pratica, per società, società cooperative, associazioni e fondazioni, sarà possibile, fino alla data del 31 luglio 2023:
- prevedere la partecipazione alle assemblee sociali con modalità telematica, anche in deroga a diverse previsioni statutarie;
- prevedere la possibilità dell’espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità completamente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- obbligare, in talune situazioni, come nelle società quotate sui mercati regolamentati, alla partecipazione tramite rappresentante designato.
Fondamentalmente, in ragione della norma prorogata, nelle società quotate sui mercati regolamentari può essere impedita la partecipazione dei soci e, nelle altre situazioni, può essere impedita la partecipazione fisica dei soci, purché sia garantita quella con modalità telematica. Si ricorda che la deroga non dovrebbe essere in grado di incidere sui termini previsti per la convocazione delle assemblee, né sui termini per l’approvazione dei bilanci, che rimangono quelli ordinari. Si ritiene che la previsione normativa possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa a riguardo.