Il Presidente della Regione ha presentato un quesito in merito alla portata applicativa dell’art. 11, commi 6-7 del d.lgs. 175/2016, con riferimento al limite massimo degli emolumenti per l’amministratore di una Società mista a controllo pubblico partecipata dalla Regione stessa.
La Regione ha chiesto in particolare se in sede di determinazione del limite massimo di euro 240.000 in favore di un amministratore di una società mista a controllo pubblico partecipata dalla Regione debbano o no considerarsi anche i compensi da questi percepiti presso la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.
La Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione 14/2023, ha ricordato che l’art. 11, comma 6 del citato d.lgs. 175/2016 – nel regolamentare il trattamento economico annuo in favore di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico – prescrive che il complesso dei relativi emolumenti non possa comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, “tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”.
Il citato comma 6 rinvia ad apposito decreto del Mef la classificazione delle società in cinque fasce, affinché per ciascuna venga determinato “in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti”, fermo restando l’ammontare del tetto su indicato.
I magistrati contabili della Lombardia hanno precisato che a fronte della perdurante mancata adozione del decreto “l’immediata applicabilità del limite di 240.000 euro è stata attestata dall’atto di orientamento del MEF del giugno 2019 e da alcune pronunce della Corte dei conti” (Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, del. 29/2020).
Nel computo dei “compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” devono effettivamente includersi anche gli emolumenti erogati dalla RAI, che è società a controllo pubblico, peraltro sottoposta anch’essa per espressa previsione di legge ad uno speculare limite massimo retributivo di euro 240.000.
Nella categoria delle società a controllo pubblico rientra anche la RAI, atteso che “il capitale sociale della capogruppo è detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze per il 99,5583 per cento e dalla Siae – società italiana autori editori per lo 0,4417 per cento”.
Pertanto, per la Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, “ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., quale società a controllo pubblico”.
Fonte: Ali Autonomie