La Società istante è una “in house” a partecipazione pubblica a controllo pubblico, che applica ai propri dipendenti il Ccnl. per i Servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022.
L’art. del Ccnl. per i Servizi ambientali, al comma 1, lett. c), prevede che le parti (nel caso di specie la Società istante e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti) prevedano “una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un’erogazione annuale variabile denominata premio di risultato”.
Il successivo comma 2 prevede che “la Contrattazione collettiva aziendale sul premio di risultato persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (…). Per avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di Programmi concordati fra le parti”.
Al comma 5, viene precisato che “gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l’adeguatezza dei processi di informazione e consultazione”.
Infine, il comma 7 prevede che “gli accordi aziendali sul premio di risultato hanno durata triennale”.
La Società istante rappresenta che, per gli anni di competenza 202320242025, ha sottoscritto in data 18 novembre 2022 l’Accordo sindacale nel quale è previsto che “le Parti concordano che al fine di poter applicare al premio il regime di tassazione agevolata, deve essere realizzato alternativamente, uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza di seguito dettagliati, assumendo come riferimento temporale i dati risultanti al 31.12 di ciascun anno precedente quello di competenza del premio”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1, commi da 182 a 189, della “Legge di Stabilità 2016” prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative Addizionali nella misura del 10% sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.
Il Decreto 25 marzo 2016, attuativo di tali disposizioni, all’art. 2, comma 1, definisce i “premi di risultato” come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
Su tale disposizione sono stati forniti chiarimenti nelle Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, nella Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E.
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’Imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5%, come disposto dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”).
Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il comma 2 dello stesso art. 2 ne rinvia la definizione alla Contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve “prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.
Ai fini dell’applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della “Legge di stabilità 2016” stabilisce che l’erogazione delle somme avvenga “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del Dlgs. n. 81/2015”, il quale stabilisce che, salvo diversa previsione, “per contratti collettivi si intendono i Contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i Contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro Rappresentanze sindacali aziendali o dalla Rappresentanza sindacale unitaria”.
Resta fermo che tali contratti devono, pertanto, individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
La citata Circolare n. 28/E del 2016 chiarisce che per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi del comma 186 della “Legge di stabilità 2016”, l’agevolazione risulta riservata ai lavoratori del Settore privato. A tal fine, tale Documento richiama la Circolare n. 59/2008 (par. 15), nella quale è stato chiarito che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ossia “tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/1999”.
La citata Circolare n. 28/E del 2016 inoltre ha chiarito che, “nell’ambito del Settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le Amministrazioni di cui al Dlgs. n. 165/2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da Enti del Settore privato che non svolgono attività commerciale”.
Nel caso in esame, la Società ha chiesto chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerata l’attività svolta, ovvero l’erogazione di servizi pubblici.
A tal riguardo, la Circolare 28/E del 2016 chiarisce che, “nell’ambito del Settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le Amministrazioni di cui al Dlgs. n. 165/2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da Enti del Settore privato che non svolgono attività commerciale. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (con Nota 13 marzo 2015), fornendo un parere all’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo quanto precisato dalla Circolare n. 59/2008, l’espressione ‘somme erogate a livello aziendale’ va inteso in senso atecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le Pubbliche Amministrazioni. Tale orientamento interpretativo può ritenersi, in linea di principio, aderente anche al contenuto del comma 186 dell’art. 1 della ‘Legge di stabilità’, naturalmente nella misura in cui risultino comunque rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa agevolativa con riferimento, in particolare, alla correlazione tra i premi e i requisiti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione come definiti dalla Contrattazione collettiva secondo le indicazioni del Decreto”.
Nel caso in esame, alla Società istante deve essere attribuita la natura giuridica disciplinata dal Dlgs. n. 175/2016, di Società “in house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico, pertanto, nel presupposto che la Società non rientri tra le Amministrazioni pubbliche di cui al richiamato art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla Contrattazione aziendale, sentito anche il competente Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Agenzia ha ritenuto applicabile il regime agevolato di cui ai commi da 182 a 189, della “Legge di stabilità 2016”, nel rispetto dei criteri ivi previsti.
Fonte: Enti Locali on line