Emergenza alluvione 2/ Rifiuti, ordinanza per la rimozione dei detriti

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Esondazione di fiumi, attivazione di frane e smottamenti, danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.
L’onda d’acqua che ha sommerso parte dell’Emilia-Romagna ha causato anche rifiuti in quantità straordinaria; rifiuti che vanno rimossi velocemente, per assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali.
Le modalità con cui fare questi interventi le stabilisce un’ordinanza, a firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che mette nero su bianco precise disposizioni per agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi legati all’eccezionale ondata di maltempo.
L’ordinanza sarà a tempo, cioè avrà una validità pari a sei mesi.

La situazione e le novità
La situazione d’emergenza vede una quantità di rifiuti che non può essere gestita secondo le norme ordinarie, e questo riguarda le fasi di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti. Quindi, vista la situazione, è necessario aumentare la capacità di stoccaggio. Naturalmente in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, per garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani, l’ordinanza stabilisce che sarà possibile procedere in deroga anche alle autorizzazioni in vigore per gli impianti di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e termovalorizzazione.

Sempre in riferimento alla situazione generata dall’alluvione, c’è l’esigenza di modificare i flussi pianificati dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) per il 2023. Questo, però, limitatamente ai rifiuti rimossi a seguito degli eventi alluvionali.

Di fatto, l’ordinanza stabilisce che tutti i rifiuti che derivano dall’alluvione, provenienti da edifici pubblici e privati, vengano classificati come rifiuti urbani.

I rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali, anche se alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall’alluvione sono gestiti dal soggetto competente sul territorio, ad eccezione dei rifiuti liquidi: per questi ultimi può intervenire anche chi è competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta nei casi in cui non sia possibile effettuarla secondo le modalità normali di esercizio.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore velocità nelle operazioni è possibile, con deroga, l’impiego di ulteriori mezzi.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi.

Sintesi dell’ordinanza

(Fonte: Regione Emilia – Romagna)