Il 17 ottobre il Consiglio UE ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su una proposta di modifica dell’ assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE. Ciò consentirà alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati con il Parlamento europeo per raggiungere un accordo definitivo.
“Sono orgoglioso di dire che oggi abbiamo compiuto un passo avanti strategico per il futuro dell’UE. Abbiamo raggiunto un accordo che solo un paio di anni fa sarebbe stato inimmaginabile. Grazie a questo accordo, i consumatori di tutta l’UE potranno beneficiare di prezzi dell’energia molto più stabili, di una minore dipendenza dal prezzo dei combustibili fossili e di una migliore protezione da crisi future. Accelereremo inoltre la diffusione delle energie rinnovabili, una fonte di energia più economica e più pulita per i nostri cittadini” – così Teresa Ribera Rodríguez, terza vicepresidente spagnola ad interim del governo e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica.
La riforma mira a rendere i prezzi dell’energia elettrica meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi dei prezzi, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la protezione dei consumatori.
La proposta fa parte di una più ampia riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE, che comprende anche un regolamento incentrato sul miglioramento della protezione dell’Unione contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (REMIT). Durante il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia” (energia) del 19 giugno 2023 è stato concordato un orientamento generale sul REMIT.
Mercati dell’energia elettrica a lungo termine
La riforma mira a stabilizzare i mercati dell’energia elettrica a lungo termine stimolando il mercato dei contratti di compravendita di energia elettrica, generalizzando i contratti per differenza bidirezionali (CFD) e migliorando la liquidità del mercato a termine.
Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri promuoveranno l’adozione degli accordi di compravendita di energia elettrica, eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori. Le misure possono includere, tra l’altro, regimi di garanzia sostenuti dallo Stato a prezzi di mercato, garanzie private o strutture che mettono in comune la domanda di PPA.
Il Consiglio ha convenuto che i contratti per differenza bidirezionali (contratti a lungo termine conclusi da enti pubblici per sostenere gli investimenti, che integrano il prezzo di mercato quando è basso e chiedono al produttore di rimborsare un importo quando il prezzo di mercato è superiore a un certo limite, al fine di evitare eccessivi profitti inaspettati) sarebbero il modello obbligatorio utilizzato quando si tratta di finanziamenti pubblici in contratti a lungo termine, con alcune eccezioni.
I contratti per differenza bidirezionali si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio ed energia nucleare. Ciò garantirebbe prevedibilità e certezza.
Le norme per i CFD bidirezionali si applicherebbero solo dopo un periodo di transizione di tre anni (cinque anni per i progetti di attività ibride offshore collegati a due o più zone di offerta) dopo l’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso.
Il Consiglio ha aggiunto flessibilità per quanto riguarda le modalità di ridistribuzione delle entrate generate dallo Stato attraverso i CFD bidirezionali. I ricavi verrebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o degli investimenti volti a ridurre i costi dell’energia elettrica per i clienti finali.
Meccanismo di capacità
I meccanismi di regolazione della capacità sono misure di sostegno che gli Stati membri possono introdurre per remunerare le centrali elettriche al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica a medio e lungo termine. Il Consiglio ha convenuto di sopprimere il carattere temporaneo di tali misure.
Il Consiglio ha introdotto una deroga ai requisiti vigenti in materia di limiti di emissione di CO2 per i produttori che devono ricevere sostegno dai meccanismi di regolazione della capacità, a condizioni rigorose e fino al 31 dicembre 2028.
Gli Stati membri hanno inoltre convenuto sulla necessità di semplificare le procedure di approvazione dei meccanismi di regolazione della capacità. Il Consiglio ha proposto modifiche incentrate sulla razionalizzazione della procedura nell’attuale quadro del meccanismo di capacità. Ha inoltre chiesto alla Commissione di presentare una relazione dettagliata che valuti ulteriori possibili modi per semplificare il processo di applicazione dei meccanismi di regolazione della capacità. La relazione sarà seguita da proposte volte a semplificare il processo tre mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Tutela dei consumatori
Il Consiglio ha introdotto chiarimenti alle disposizioni in materia di protezione dei consumatori. Ha convenuto di rafforzare la protezione dei consumatori stabilendo la libera scelta di un fornitore e la possibilità di accedere a prezzi dinamici dell’energia elettrica, a tempo determinato e a prezzo fisso, a meno che i fornitori non offrano contratti a tempo determinato e a condizione che ciò non riduca la disponibilità complessiva di contratti a tempo determinato.
Il Consiglio ha convenuto norme più rigorose rispetto al passato per i fornitori nelle loro strategie di copertura dei prezzi, al fine di proteggere i clienti dalle variazioni dei mercati all’ingrosso. Ha convenuto di proteggere i clienti vulnerabili dalle disconnessioni istituendo sistemi di «fornitore di ultima istanza» per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili, qualora tali sistemi non esistano già.
È stato inoltre convenuto che tutti i clienti avranno il diritto a sistemi di condivisione dell’energia (utilizzando, condividendo e immagazzinando l’energia autoprodotta) e che tutti i diritti dei consumatori saranno estesi ai clienti finali coinvolti in sistemi di condivisione dell’energia .
Prezzi dell’energia accessibili durante una crisi
In base alle norme attuali, gli Stati membri possono applicare prezzi regolamentati per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica e, come misura transitoria, per le famiglie e le microimprese, indipendentemente dal fatto che si verifichi o meno una crisi dei prezzi dell’energia elettrica. La riforma aggiunge un’opzione temporanea per applicare prezzi regolamentati, anche sottocosto, alle piccole e medie imprese (PMI) in tempi di crisi.
Gli Stati membri hanno rafforzato il ruolo del Consiglio nel dichiarare una crisi temporanea dei prezzi dell’ energia elettrica a livello regionale o dell’Unione. Hanno inoltre modificato le condizioni per dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica in modo che una crisi possa essere dichiarata quando si prevede che i prezzi medi all’ingrosso dell’energia elettrica dureranno per almeno sei mesi e si prevede che i forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica continuino per almeno tre mesi.
Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri possono applicare un massimale sui ricavi di mercato eccessivi derivanti dall’energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori, quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite («generatori inframarginali»), fino al 30 giugno 2024, alle stesse condizioni della misura di emergenza sui ricavi inframarginali adottata il 6 ottobre 2022.