Cambiamento climatico: accordo Consiglio e Parlamento UE per ridurre le emissioni di metano nel settore energetico

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Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto mercoledì 15 novembre un accordo politico provvisorio su un regolamento relativo al monitoraggio e alla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia.
Questo accordo è un grande risultato nel quadro del pacchetto ‘Fit for 55’. Il testo rappresenta un contributo cruciale all’azione per il clima in quanto il metano è un potente gas a effetto serra, secondo solo all’anidride carbonica nel suo contributo complessivo al cambiamento climatico e responsabile di un terzo dell’attuale riscaldamento climatico. La riduzione delle emissioni di metano ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE” – così Teresa Ribera Rodríguez, terza vicepresidente spagnola ad interim del governo e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica.
Il regolamento introduce nuovi requisiti per i settori del petrolio, del gas e del carbone per misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano, nonché mettere in atto misure di mitigazione per evitare tali emissioni, tra cui il rilevamento e la riparazione delle perdite di metano e la limitazione dello sfiato e della combustione in torcia. Propone inoltre strumenti di monitoraggio globale per garantire la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di petrolio, gas e carbone nell’UE.

Monitoraggio, rendicontazione e ispezioni

Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato scadenze e frequenze specifiche per il monitoraggio, la comunicazione e le ispezioni delle potenziali fonti di emissioni di metano.
Entro determinati periodi di tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento, i gestori devono presentare alle autorità competenti relazioni contenenti la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte (entro 18 mesi), la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte per gli impianti in funzione (entro 24 mesi), la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte mediante misurazioni integrate da misurazioni a livello di sito (entro 36 mesi ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo) e la quantificazione diretta delle emissioni di metano a livello di fonte per gli asset non gestiti (entro 48 mesi ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo).
I gestori delle miniere dovranno presentare alle autorità competenti relazioni contenenti i dati annuali sulle emissioni di metano a livello di fonte (entro 12 mesi) per l’esercizio delle miniere, nonché monitorare le miniere ostruite e abbandonate.
Le autorità competenti devono effettuare ispezioni periodiche per verificare il rispetto da parte degli operatori dei requisiti stabiliti dal regolamento.
La prima ispezione deve essere completata entro e non oltre 21 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo che intercorre tra un’ispezione e l’altra deve basarsi su una valutazione dei rischi per l’ambiente, la sicurezza umana e la salute pubblica e non deve superare i tre anni. Se viene rilevata una grave violazione dei requisiti del regolamento, la successiva ispezione deve aver luogo entro un anno.

Rilevamento e riparazione delle perdite

L’obiettivo delle indagini di rilevamento e riparazione delle perdite è individuare le fonti di perdite di metano, comprese altre emissioni non intenzionali di metano, e riparare o sostituire i componenti pertinenti.
L’accordo provvisorio prevede l’adozione di un approccio basato sul rischio, operando una distinzione tra indagini di tipo 1 per il rilevamento e la riparazione delle perdite (minore precisione per individuare grandi perdite) e indagini di tipo 2 (maggiore precisione per individuare piccole perdite) basate su limiti minimi di rilevamento e soglie minime di perdita, e distinguendo tra componenti fuori terra, componenti sotterranei e componenti al di sotto del livello del mare e al di sotto del fondale marino.
Le due istituzioni hanno convenuto di consentire agli operatori di utilizzare sistemi tecnologici avanzati a condizioni specifiche.
Entro 12 mesi la Commissione deve, mediante un atto di esecuzione, specificare i limiti minimi di rilevabilità a temperatura e pressione standard.
Per quanto possibile, la riparazione o la sostituzione dei componenti deve avvenire immediatamente dopo il rilevamento di una perdita, o il prima possibile per un primo tentativo, ma non oltre cinque giorni e 30 giorni per una riparazione completa. Le perdite al di sotto di una determinata soglia saranno attentamente monitorate.

Importazioni

Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato tre fasi di attuazione. La prima fase si concentrerà sulla raccolta dei dati e sulla creazione di uno strumento di monitoraggio globale degli emettitori di metano e di un meccanismo di reazione rapida dei superemettitori. Nella seconda e nella terza fase, gli esportatori dell’UE dovrebbero applicare misure equivalenti di monitoraggio, comunicazione e verifica entro il 1º gennaio 2027 e valori massimi di intensità di metano entro il 2030. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro avranno il potere di imporre sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto di tali disposizioni.

Pozzi inattivi, temporaneamente ostruiti e permanentemente ostruiti e abbandonati

L’accordo provvisorio prevede che gli Stati membri mantengano e aggiornino regolarmente un inventario di tutti i pozzi. La prova dell’assenza di emissioni di metano dovrebbe essere fornita per i pozzi chiusi in modo permanente e abbandonati meno di 30 anni fa e, ove disponibile, per altri pozzi.
I piani di mitigazione per la bonifica, la bonifica e l’otturazione permanente dei pozzi inattivi devono essere mantenuti e aggiornati regolarmente.

Miniere di carbone chiuse o abbandonate

Conformemente alle misure di monitoraggio, comunicazione e mitigazione, le miniere chiuse o abbandonate da meno di 70 anni rientrano nell’ambito di applicazione degli obblighi del regolamento, con un’esenzione per le miniere che sono state completamente allagate per più di 10 anni .

Fonte: Consiglio UE