Giovedì 9 novembre, il Consiglio ha adottato il mandato negoziale per i colloqui con il Parlamento europeo su una proposta volta a fissare norme dell’UE in materia di qualità dell’aria da conseguire entro il 2030 e a mettere l’UE su una traiettoria più vicina alla sua visione di inquinamento zero per l’aria entro il 2050. Cerca inoltre di allineare più strettamente gli standard di qualità dell’aria dell’UE alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Il mandato negoziale, concordato a livello di Coreper, definisce la posizione del Consiglio per l’avvio dei negoziati (“triloghi”) con il Parlamento per definire il testo definitivo della legislazione.
“Ogni anno assistiamo a circa 300.000 morti premature dovute all’inquinamento atmosferico in Europa. Questo è inaccettabile; Dobbiamo agire ora. Con l’accordo odierno, stiamo gettando le basi per un’aria più pulita e un ambiente più sano nell’UE, con norme migliori e un’azione più efficace per affrontare l’inquinamento atmosferico. Non si tratta solo di un atto legislativo; È una testimonianza della nostra dedizione al benessere dei nostri cittadini e della nostra responsabilità nei confronti del pianeta”.
così Teresa Ribera Rodríguez, terza vicepresidente spagnola ad interim del governo e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica.
Principali modifiche approvate dal Consiglio
Il testo del Consiglio trova un equilibrio tra, da un lato, il mantenimento dell’ambizione principale della proposta della Commissione di migliorare gli standard di qualità dell’aria nell’UE e avvicinarsi alla realizzazione dell’obiettivo di inquinamento zero per il 2050 e, dall’altro, l’introduzione di una certa flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione della direttiva.
Rafforzare gli standard di qualità dell’aria
Oltre a stabilire disposizioni in materia di qualità dell’aria per avvicinare l’UE al conseguimento dell’obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell’aria entro il 2050, contribuendo così a un ambiente privo di sostanze tossiche, le nuove norme stabiliscono norme dell’UE rafforzate in materia di qualità dell’aria per il 2030 sotto forma di valori limite e valori-obiettivo più vicini agli orientamenti dell’OMS. La direttiva riveduta riguarda una serie di sostanze inquinanti per l’aria, tra cui le polveri sottili e il particolato (PM 2,5 e PM10), il biossido di azoto (NO 2 ), il biossido di zolfo (SO2 ), il benzene, l’arsenico, il piombo e il nichel, tra gli altri. Ad esempio, i valori limite annuali per gli inquinanti con il più alto impatto documentato sulla salute umana, PM 2,5 e NO 2, verrebbero ridotti rispettivamente da 25 μg/m³ a 10 μg/m³ e da 40 μg/m³ a 20 μg/m³ (i valori guida dell’OMS sono rispettivamente di 5 μg/m³ per il PM2,5 e di 10 μg/m³ per l’NO2).
Il testo del Consiglio aggiunge una certa flessibilità per quanto riguarda il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria per le zone in cui il rispetto della direttiva entro il termine si rivelerebbe irraggiungibile a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni climatiche avverse o dei contributi transfrontalieri. Per questi motivi, ai quali il Consiglio ha aggiunto che di un’ elevata percentuale di famiglie a basso reddito se lo Stato membro in questione ha un PIL nazionale pro capite inferiore alla media dell’UE e se i risultati delle domande di modellizzazione mostrano che i valori limite non possono essere raggiunti entro la data di conseguimento, gli Stati membri possono chiedere un rinvio del termine per un massimo di 10 anni fino al 1º gennaio 2040.
Piani per la qualità dell’aria e piani d’azione a breve termine
Il testo impone agli Stati membri di elaborare piani per la qualità dell’aria per le zone in cui i livelli di inquinanti superano i valori limite e obiettivo stabiliti nella direttiva, e di farlo entro tre anni dalla registrazione di tali livelli. I piani devono stabilire misure adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e contenere informazioni quali l’ubicazione geografica della zona interessata, l’origine dell’inquinamento e le autorità competenti responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani.
Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a fissare soglie di allarme o di informazione per determinati inquinanti atmosferici, al fine di proteggere la popolazione in generale e i gruppi più vulnerabili dall’esposizione a concentrazioni elevate di tali inquinanti. Qualora sussista il rischio di superamento di tali soglie, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani d’azione a breve termine che stabiliscano misure di emergenza per ridurre il rischio immediato per la salute umana.
Il Consiglio propone una maggiore flessibilità per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria ambiente, ad esempio che l’uso di applicazioni di modellizzazione a complemento delle misurazioni fisse non dovrebbe essere obbligatorio in caso di superamento dei valori limite stabiliti dalla direttiva. La nuova direttiva proposta obbligherebbe inoltre gli Stati membri a istituire almeno un supersito di monitoraggio sul loro territorio, in base alla popolazione e alle dimensioni. Questi supersiti di monitoraggio combinerebbero più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici contemplati dalla direttiva, nonché sugli inquinanti atmosferici che destano preoccupazione emergente e altri parametri pertinenti.
Clausola di revisione
Il testo del Consiglio invita la Commissione europea a rivedere le norme di qualità dell’aria entro il 2030 e, con la frequenza necessaria in seguito, a valutare se debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche. Nel suo riesame, la Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario coprire un maggior numero di inquinanti atmosferici e se occorra prendere in considerazione un ulteriore rinvio delle scadenze o adeguamenti delle disposizioni transfrontaliere in materia di aria atmosferica. Sulla base del suo riesame, la Commissione dovrebbe quindi presentare proposte per rivedere le norme di qualità dell’aria, includere altri inquinanti e/o proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’UE.
Inquinamento transfrontaliero
Spesso, l’inquinamento atmosferico non è limitato a un singolo Stato membro, ma si diffonde oltre i confini. Per affrontare la natura transfrontaliera di alcuni inquinanti, come l’ozono e il particolato, il Consiglio ha rafforzato le disposizioni relative all’inquinamento transfrontaliero. Le nuove norme impongono agli Stati membri di cooperare tra loro per individuare le fonti di inquinamento atmosferico e le misure necessarie per affrontarle e di pianificare attività congiunte, come la preparazione di piani nazionali coordinati per la qualità dell’aria.
Il Consiglio ha aggiunto una disposizione per consentire agli Stati membri di individuare e notificare alla Commissione i superamenti dei limiti di qualità dell’aria che possono essere attribuiti a fonti al di fuori dell’influenza dello Stato membro interessato. Tali informazioni verrebbero poi prese in considerazione dalla Commissione nel valutare l’eventuale rinvio dei termini di conseguimento.
Accesso alla giustizia e diritto al risarcimento
La proposta di direttiva stabilisce disposizioni volte a garantire l’accesso alla giustizia per coloro che hanno un interesse sufficiente e vogliono contestarne l’attuazione, comprese le ONG ambientaliste. Qualsiasi procedura di controllo giurisdizionale dovrebbe essere equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
In base alle nuove norme, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento qualora si siano verificati danni alla loro salute a seguito di una violazione intenzionale o colposa delle norme nazionali di recepimento di talune disposizioni della direttiva.
La proposta, quale modificata dal Consiglio, impone inoltre agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate per attuare la direttiva. Tali sanzioni dovrebbero tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione, se è ricorrente, e delle persone e dell’ambiente che ne sono colpiti.
Fonte: Consiglio UE