Via libera dall’Ue all’incentivo per le Comunità energetiche

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La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano per un importo di 5,7 miliardi di €, che in parte viene concesso mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), al fine di sostenere la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile. Il regime contribuisce al conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE connessi al Green Deal europeo.

Il regime italiano

Il regime sarà parzialmente finanziato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR) in seguito alla valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia effettuata dalla Commissione e adottata dal Consiglio. La parte del regime finanziata da tale dispositivo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, mentre la rimanente parte del regime fino al 31 dicembre 2027.

Il regime sostiene la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e l’espansione di quelli esistenti. Ne beneficiano i progetti di dimensioni limitate, con una capacità fino a 1 MW. I beneficiari possono accedere al regime in base al principio “primo arrivato, primo servito”. Il regime si compone di due misure di aiuto:

  • una tariffa vantaggiosa sul quantitativo di energia elettrica consumato dagli autoconsumatori (clienti finali che generano energia elettrica da fonti rinnovabili per il proprio consumo) e dalle comunità energetiche rinnovabili (soggetti giuridici che permettono ai cittadini, alle piccole imprese e alle autorità locali di produrre, gestire e consumare la propria energia elettrica), pagata su un periodo di 20 anni. La misura, con un bilancio totale di 3,5 miliardi di €, sarà finanziata mediante un prelievo sulle bollette dell’energia elettrica di tutti i consumatori;
  • una sovvenzione agli investimenti fino al 40 % dei costi ammissibili, per un bilancio totale di 2,2 miliardi di €, finanziata mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per beneficiare dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i progetti ammissibili devono diventare operativi prima del 30 giugno 2026 e dovrebbero essere ubicati in comuni con meno di cinquemila abitanti.

Sebbene le due misure possano essere combinate, l’importo totale dell’aiuto di Stato non può superare il deficit di finanziamento dei progetti, in modo che l’aiuto sia limitato al minimo necessario per la realizzazione dei progetti.

Valutazione della Commissione

La Commissione ha valutato il regime sulla base delle norme dell’UE per gli aiuti di Stato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia 2022.

La Commissione ha rilevato quanto segue:

  • il regime favorisce lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare la produzione di energia rinnovabile;
  • la misura è necessaria e adeguata affinché l’Italia consegua gli obiettivi ambientali europei e nazionali. Inoltre, la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario. In particolare, l’aiuto è concesso a piccoli impianti e non supera il deficit di finanziamento;
  • l’aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto gli impianti di energia rinnovabile sovvenzionati non sarebbero finanziariamente sostenibili senza il sostegno pubblico;
  • l’aiuto produce effetti positivi, in particolare sull’ambiente, in linea con il Green Deal europeo, che superano eventuali effetti negativi in termini di distorsioni della concorrenza.

Su queste basi la Commissione ha approvato il regime italiano in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Le comunità energetiche sono soggetti giuridici che danno ai cittadini, alle piccole imprese e alle autorità locali la possibilità di produrre, gestire e consumare la propria energia. Possono riguardare varie parti della catena del valore dell’energia, tra cui la produzione, la distribuzione, la fornitura, il consumo e l’aggregazione. Le comunità energetiche possono variare in funzione della loro ubicazione, di coloro che ne prendono parte e dei servizi energetici forniti.

Nelle comunità energetiche i cittadini hanno accesso: a energia rinnovabile a basso costo diventando proprietari degli impianti di produzione; a informazioni su come aumentare l’efficienza energetica delle loro famiglie. Ciò permette loro di tenere sotto controllo le bollette energetiche con investimenti individuali che rimangono accessibili. A livello locale, queste comunità contribuiscono alla creazione di opportunità di lavoro e rafforzano la coesione sociale attraverso assemblee generali annuali e attività locali.

Il commento del Governo italiano

Siamo di fronte a una svolta, a una nuova fase storica nel rapporto tra cittadini ed energia”, commenta il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Ora le Comunità energetiche rinnovabili – spiega – potranno diventare una realtà diffusa nel Paese, sviluppando le fonti rinnovabili e rendendo finalmente il territorio protagonista del futuro energetico nazionale. Grazie alle Comunità energetiche, infatti, ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile, e averne i benefici economici derivanti dall’autoconsumo, pur non disponendo direttamente degli spazi necessari alla realizzazione degli impianti FER”.

Per la sua unicità, il provvedimento italiano – aggiunge Pichetto – ha richiesto una forte attenzione della Commissione Europea, che ha comunque pienamente validato il modello italiano: oggi questo rappresenta dunque un apripista per altre esperienze nel Continente”. “Voglio ringraziare per il risultato ottenuto – conclude Pichetto – tutte le strutture del Ministero e della rappresentanza italiana a Bruxelles, per il valore tecnico delle norme e per l’interlocuzione sempre propositiva con gli organismi europei”.

Il decreto italiano è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà di essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.