La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 17,7 miliardi di € a sostegno della costruzione e della gestione di un sistema di stoccaggio centralizzato dell’energia elettrica. La misura contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto “Pronti per il 55 %”, consentendo l’integrazione nel sistema elettrico italiano delle fonti energetiche rinnovabili.
Il regime italiano
Il regime notificato dall’Italia sosterrà la costruzione di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica con una capacità congiunta superiore a 9 GW/71 GWh. Il regime rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2033.
La misura mira a facilitare l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico italiano. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non coincide sempre con i periodi di domanda di energia elettrica. I sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica consentono di immagazzinare l’energia elettrica prodotta in eccesso nei periodi di sovrapproduzione e di utilizzarla nei periodi di scarsità, limitando in tal modo la riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e la necessità di produrre energia elettrica supplementare in centrali elettriche programmabili ma inquinanti (ad esempio, in impianti alimentati a combustibili fossili).
Nell’ambito del regime, gli aiuti assumeranno la forma di pagamenti annuali destinati a coprire i costi di investimento e di gestione che saranno versati agli sviluppatori dei sistemi di stoccaggio di energia elettrica. Una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria permetterà di selezionare gli sviluppatori dei sistemi di stoccaggio di energia elettrica che richiederanno l’importo di aiuto più basso per volume di capacità offerta.
Il regime sarà aperto a tutte le tecnologie che soddisfano i requisiti di prestazione stabiliti dal gestore del sistema di trasmissione italiano e che sono approvate dall’autorità italiana di regolamentazione dell’energia. L’elenco delle tecnologie di stoccaggio di energia elettrica ammissibili sarà rivisto ogni due anni per tenere conto degli sviluppi tecnologici. Attualmente, le tecnologie ammissibili comprendono lo stoccaggio elettrochimico basato sugli ioni di litio e gli impianti di stoccaggio tramite pompa idraulica.
Nell’ambito della misura, sarà istituita una nuova “piattaforma di scambio time-shifting“, grazie alla quale le capacità di stoccaggio saranno condivise e offerte ai terzi sotto forma di prodotti time-shifting standardizzati. I beneficiari della misura saranno tenuti a mettere a disposizione gli impianti di stoccaggio su tale piattaforma. Il gestore del sistema di trasmissione assegnerà quindi gli impianti di stoccaggio fisici per dare esecuzione ai contratti di time-shifting standard, ottimizzando l’utilizzo degli impianti di stoccaggio disponibili. La piattaforma permetterà ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di utilizzare gli impianti di stoccaggio che beneficiano della misura per trasferire direttamente la loro produzione di energia elettrica dai periodi di sovrapproduzione a quelli di scarsità.
La Commissione ha valutato il regime sulla base delle norme dell’UE per gli aiuti di Stato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di alcune attività economiche a determinate condizioni, e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia 2022 (CEEAG).
La Commissione ha rilevato quanto segue:
- la misura facilita lo sviluppo di un’attività economica, in particolare lo sviluppo di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica. Inoltre, il regime è necessario e adeguato per accelerare gli investimenti nello stoccaggio dell’energia elettrica. Al contempo, il regime sostiene gli obiettivi delle principali iniziative politiche dell’UE, quali il Green Deal europeo e il pacchetto “Pronti per il 55 %“.
- Il regime è proporzionato, in quanto il livello dell’aiuto corrisponde all’effettivo fabbisogno di finanziamento e saranno messe in atto le necessarie misure di salvaguardia, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione degli aiuti, che limitano gli aiuti al minimo necessario.
- Gli aiuti comportano un effetto di incentivazione, in quanto gli impianti di stoccaggio sovvenzionati non sarebbero finanziariamente sostenibili senza l’intervento pubblico.
- Gli aiuti producono effetti positivi che superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi nell’UE.
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha approvato il regime italiano, ritenendolo conforme alle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
Contesto
La disciplina CEEAG del 2022 fornisce orientamenti per comprendere come la Commissione valuta la compatibilità delle misure di aiuto a favore dell’ambiente, compresa la tutela del clima, e dell’energia, che sono soggette all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. I nuovi orientamenti, applicabili a partire da gennaio 2022, creano un quadro flessibile e adeguato per aiutare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi. Le norme comportano un allineamento agli importanti obiettivi e traguardi UE stabiliti nel Green Deal europeo e ad altre recenti modifiche normative nei settori dell’energia e dell’ambiente e tengono conto della crescente importanza della protezione del clima.
Con la comunicazione sul Green Deal europeo del 2019, la Commissione ha adottato l’obiettivo, sancito poi dalla normativa europea sul clima, di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. In vigore dal luglio 2021, la normativa prevede inoltre l’obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Adottando il pacchetto di proposte legislative “Pronti per il 55%”, l’UE ha introdotto alcuni obiettivi climatici giuridicamente vincolanti che coprono tutti i settori chiave dell’economia.
Lo stoccaggio dell’energia è una soluzione che riveste in questo senso un’importanza fondamentale, assicurando la flessibilità, la stabilità e l’affidabilità necessarie per i sistemi energetici del futuro. La flessibilità è particolarmente necessaria nel sistema elettrico dell’UE, dove si stima che la quota delle energie rinnovabili raggiungerà il 69 % circa entro il 2030 e l’80 % entro il 2050. Nel marzo 2023, la Commissione ha adottato un elenco di raccomandazioni che, se applicate, garantirebbero una maggiore diffusione dello stoccaggio dell’energia, accompagnato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce una panoramica dell’attuale quadro normativo, di mercato e di finanziamento dell’UE relativo allo stoccaggio e individua gli ostacoli, le opportunità e le migliori pratiche per il suo sviluppo e la sua diffusione.
Fonte: Commissione UE