Giovedì 14 dicembre il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per riformare l’ assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE. La riforma mira a rendere i prezzi dell’energia elettrica meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi dei prezzi, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la protezione dei consumatori.
“Questo accordo è un’ottima notizia, in quanto ci aiuterà a ridurre ancora di più la dipendenza dell’UE dal gas russo e a promuovere l’energia priva di combustibili fossili per ridurre le emissioni di gas serra. Grazie a questo accordo, saremo in grado di stabilizzare i mercati a lungo termine, accelerare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili e prive di combustibili fossili, offrire elettricità a prezzi più accessibili ai cittadini dell’UE e rafforzare la competitività industriale – così Teresa Ribera, terza vicepresidente spagnola del governo e ministra della Transizione ecologica e della sfida demografica
La proposta fa parte di una più ampia riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE, che comprende anche un regolamento incentrato sul miglioramento della protezione dell’UE contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (REMIT). Il 16 novembre 2023 è stato raggiunto un accordo provvisorio sul REMIT.
Accordi di acquisto di energia elettrica (PPA)
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di dare agli Stati membri la possibilità di sostenere esclusivamente l’acquisto di nuova generazione da fonti rinnovabili, ove le condizioni lo consentano e in linea con i piani di decarbonizzazione degli Stati membri.
Per quanto riguarda i contratti standardizzati volontari, entrambe le istituzioni hanno convenuto di mantenere la loro natura volontaria per gli Stati membri. L’accordo provvisorio fornisce inoltre una valutazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) sul mercato degli accordi di compravendita di energia sulla base delle informazioni contenute nella banca dati prevista dal regolamento REMIT.
Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell’elettricità
Entrambi i colegislatori hanno convenuto di conferire al Consiglio il potere di dichiarare la crisi, sulla base di una proposta della Commissione.
Inoltre, l’accordo provvisorio fornisce i criteri per dichiarare una crisi, in relazione al prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica o a un forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica.
Per quanto riguarda le misure che gli Stati membri devono adottare una volta dichiarata la crisi, entrambe le istituzioni hanno convenuto di tenere conto della possibilità esistente di ridurre ulteriormente i prezzi dell’energia elettrica per i clienti vulnerabili e svantaggiati, sulla base dell’attuale direttiva sull’energia elettrica. Inoltre, sono state inserite disposizioni volte a evitare indebite distorsioni o frammentazioni nel mercato interno.
Protezione dalle disconnessioni per i clienti vulnerabili
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rafforzare le misure che gli Stati membri devono mettere in atto per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, compresa l’aggiunta della definizione di povertà energetica accompagnata da un riferimento alla nuova direttiva sull’efficienza energetica che adotta misure adeguate.
Meccanismi di remunerazione della capacità
Entrambi i colegislatori hanno convenuto di rendere i meccanismi di regolazione della capacità un elemento più strutturale del mercato dell’energia elettrica. Hanno inoltre convenuto di introdurre una deroga potenziale ed eccezionale all’applicazione del limite di emissione di CO2 per i meccanismi di regolazione della capacità già autorizzati, ove debitamente giustificato.
Contratti per differenza (CfD)
Entrambi i colegislatori hanno convenuto di stipulare contratti per differenza o regimi equivalenti bidirezionali con gli stessi effetti del modello utilizzato quando i finanziamenti pubblici sotto forma di regimi di sostegno diretto dei prezzi sono coinvolti in contratti a lungo termine.
I contratti per differenza bidirezionali si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio ed energia nucleare.
Le norme per i CFD bidirezionali si applicheranno solo dopo un periodo di transizione di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso. L’accordo provvisorio prevede flessibilità per quanto riguarda le modalità di ridistribuzione delle entrate generate dallo Stato attraverso i CFD bidirezionali. I ricavi verrebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o degli investimenti volti a ridurre i costi dell’energia elettrica per i clienti finali.
Passaggi successivi
L’accordo provvisorio raggiunto oggi con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.
La riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica propone di modificare la pertinente legislazione sul mercato dell’energia elettrica e di migliorare la protezione dell’Unione contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (REMIT).
Il 14 marzo 2023 la Commissione ha presentato le proposte sulla riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE.
Fonte: Consiglio UE