Servizio rifiuti urbani, entro marzo la relazione ad Arera sulla regolazione della qualità

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Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi, amministratore di Entar srl e consulente ambientale, pubblicato sul Sole 24 Ore dello scorso 18 marzo.

 

Entro la fine del mese (ma si parla di una proroga ndr) i soggetti che interagiscono nell’applicazione della delibera Arera n. 15/2022 e relativo allegato (TQRIF-Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), sono tenuti a relazionare all’Autorità e al competente ETC (Ente territorialmente competente) in merito all’applicazione della qualità contrattuale e qualità tecnica nell’ambito del servizio. I soggetti interessati sono: il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; il gestore della raccolta e trasporto; Il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade.

Va ricordato che nella fase di predisposizione tariffaria riguardante il periodo regolatorio 2022-2025 di cui al MTR-2, gli ETC hanno individuato lo schema regolatorio per ogni gestione presente nel proprio territorio. Lo schema 1 prevede, quale livello minimo, solamente l’applicazione di obblighi di servizio; gli schemi 2, 3, 4 prevedono obblighi di servizio e livelli di qualità contrattuale e tecnica crescenti. Arera, nella relazione annuale presentata a luglio 2023, evidenziava come la maggioranza degli ambiti tariffari (oltre 5.000 gestioni, corrispondente al 70,3% della popolazione nazionale) era collocata nello schema 1 (a).

Tralasciando gli obblighi di registrazione e di comunicazione ad Arera ed ETC da parte dei gestori allocati negli schemi 2, 3, 4 (v. TQRIF, art. 58.3 e seguenti), ci si sofferma sull’adempimento previsto dallo schema 1, cioè «…. una relazione, firmata dal legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio …. » (articolo 58.2). Tale relazione spetta a tutti i Comuni che, avendo un gestore della raccolta/trasporto/spazzamento, gestiscono direttamente tariffe e rapporto con gli utenti. Essa non deve essere intesa come l’ennesimo adempimento prescritto da Arera, ma come occasione di ulteriore riflessione su aspetti organizzativi (all’interno dell’ente) e di comunicazione (verso i cittadini), definendone, dove necessario, aspetti migliorativi. Quale premessa alla relazione, che dovrà riportare, in base all’articolo 58.1 del Tqrif, anche il numero delle utenze al 31.12.2023, suddivise in domestiche e non domestiche, pare opportuno fare un richiamo alla “Carta della qualità”, e al suo contenuto, in vigore da inizio 2023, già resa conforme alle disposizioni del TQRIF, al momento dell’adozione, o se già esistente, alla “rivisitazione” effettuata.

La relazione, sul versante del Comune quale gestore, può essere “semplicemente” redatta richiamando i vari obblighi di servizio e i rispettivi articoli di riferimento del TQRIF, con note di commento a quanto si è modificato/migliorato rispetto alla situazione “ante TQRIF”. Essa potrà essere sottoposta alla giunta comunale per l’approvazione; a seguire la sottoscrizione del sindaco attestante il rispetto degli obblighi elencati. Se il comune è anche ETC, in quella sede potrà essere esaminata e valutata anche la relazione del gestore raccolta/spazzamento, esprimendo le relative considerazioni.

Nel corso del 2024, comuni, ETC e gestori dovranno affrontare altri due importanti adempimenti:

-l’applicazione, nel «documento di riscossione», delle componenti perequative finalizzate a finanziare i costi dei rifiuti raccolti accidentalmente in mare (ma non solo) e il finanziamento delle agevolazioni conseguenti a eventi eccezionali e calamitosi. Va ricordato che, proprio sugli aspetti applicativi, Ifel con nota del 13/2/2024 ha evidenziato alcune criticità che dovranno essere chiarite;

-l’adeguamento dei contenuti del contratto di servizio di raccolta/spazzamento. Tale adeguamento ha carattere di obbligatorietà «… in forza dell’efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità…» (delibera n. 385/2023, p. 10).

(a) Arera, Relazione annuale, Stato dei servizi, volume 1, Struttura, tariffe e qualità nel settore dei rifiuti urbani, p.539