Decreto PNRR quater approvato in prima lettura

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DECRETO PNRR QUATER

L’ Aula della Camera ha approvato il Dl Pnrr quater con 140 voti favorevoli e 91 contrari, espressi da tutte le opposizioni (3 gli astenuti). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura e il via libera definitivo (deve essere convertito in legge entro il primo maggio e risultano pertanto improbabili ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato da Montecitorio). Il decreto legge con le ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interviene sulla governance del Piano tenendo conto anche delle ultime intese sulla rimodulazione dei fondi e degli interventi concordate con Bruxelles. Vengono tra l’altro stanziati circa 15 miliardi per completare le opere previste entro il 2026, e per sostenere quelle definanziate dal Pnrr e sostenute con il Pnc o con altri fondi (tra queste l’operazione ‘ospedali sicuri’). 
Misure specifiche riguardano il rafforzamento della cabina di regia di Palazzo Chigi, anche attraverso l’attribuzione di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti. Sul testo sono stati inoltre presentati circa 150 ordini del giorno.

Tra le novità principali per i soggetti attuatori, quelle relative all’anticipazione della liquidità per le opere. La percentuale di fondi erogabili ai soggetti attuatori dei progetti Pnrr resta al 30% (“ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”) ma il pagamento alle amministrazioni interessate dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Prevista poi la proroga dei contratti di collaborazione con professionisti esperti per il supporto all’attuazione del Pnrr. Potranno essere rinnovati anche più di una volta nel rispetto dei termini di attuazione del progetto e nei limiti delle risorse assegnate.

Novità anche per quanto riguarda i contratti negli appalti. Confermata la marcia indietro del governo sui contratti da applicare negli appalti Pnrr di opere o servizi e negli eventuali subappalti. Al personale impiegato continuerà ad essere corrisposto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Viene così riscritto l’art.29 del decreto legge che invece aveva previsto che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. Una previsione che aveva subito innalzato l’asticella dello scontro politico per il timore che potesse compromettere le tutele nei confronti dei lavoratori impiegati sui cantieri Pnrr.

L’estensione delle procedure semplificate previste dal dl 77/2021 e dal dl 13/2023 ai progetti non più finanziati in tutto o in parte dal Pnrr, ma caratterizzati da un avanzato livello di attuazione, riguarderà anche gli appalti di servizi e forniture e non sarà dunque limitata alle sole procedure di affidamento di lavori o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori.


DDL AUTONOMIA

Martedì 16 aprile  è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti sul ddl autonomia in commissione Affari Costituzionali della Camera. Nonostante le tensioni il patto di maggioranza ha retto, ma sono arrivate oltre 2400 proposte di modifica dalle opposizioni, nessuno dalla maggioranza.  Il patto di maggioranza, ridimensionato rispetto alla richiesta di approvazione entro le elezioni europee, è che il testo arrivi in aula il 29 aprile per la discussione generale, poi l’ok definitivo della Camera può anche arrivare dopo il voto dell’8 e 9 giugno, l’importante è che sia quello definitivo; tradotto: testo blindato e nessuna modifica. Ovviamente, tutto dipenderà dall’andamento dei lavori parlamentari e dall’eventuale ostruzionismo. (Nomos)


DDL PREMIERATO

Salta il riferimento alle dimissioni “volontarie” del presidente del Consiglio eletto contenuto nell’emendamento presentato dal Governo all’articolo 4 della riforma.

La commissione Affari costituzionali al Senato infatti ha approvato all’unanimità il subemendamento a prima firma del capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro presentato alla proposta di modifica depositata dall’Esecutivo che riscrive la cosiddetta norma “anti-ribaltone”.

Governo e relatore infatti hanno cambiato parere, passato da negativo a positivo.

Con la nuova formulazione dell’emendamento dell’Esecutivo si prevede che il presidente del Consiglio eletto possa chiedere lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica in tutti i casi di sue dimissioni, e non solo in caso di dimissioni “volontarie”. L’aggettivo era stato criticato nelle scorse settimane. Secondo le opposizioni dava spazio a interpretazioni differenti in caso di sfiducia su un singolo provvedimento. (Public Policy)

 

Rassegna parlamentare a cura di MF