Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi, consulente ambientale, pubblicato anche su public-utilities.it
Come noto, attualmente sussistono bonus sociali per disagio economico (elettrico, gas, idrico, rifiuti) e bonus per gravi condizioni di salute (disagio fisico), riguardanti persone che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.
Altrettanto noto è che si beneficia dei bonus sociali se l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del singolo cittadino o del nucleo famigliare non supera € 9.796 (precedentemente era € 9.530) per famiglie con non oltre tre figli a carico; l’importo viene esteso a non oltre € 20.000 se vi sono almeno quattro figli a carico. I bonus sociali per disagio economico vengono applicati automaticamente dai gestori dei vari servizi, previa presentazione all’INPS della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica): energia elettrica, riduzione pari al 20% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte; gas naturale, riduzione pari al 15% delle spese al netto delle imposte; servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione), sconto pari a 50 litri/abitante/giorno; rifiuti, sconto del 25% sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta. Il bonus sociale per disagio economico viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio e ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in condominio. Va inoltre ricordato che, nell’anno in corso, sarà attivo anche il “bonus riscaldamento” come da Legge n. 49/2026 “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas”, art. 1 bis, che riconosce dal 1/1/2026, alle famiglie economicamente svantaggiate, già titolari di bonus elettrico, anche il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per il riscaldamento, dando mandato ad ARERA di provvedere all’istituzione di un’apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), stabilendo altresì le misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio.
Pur tenendo conto delle diversità degli attuali quattro bonus per disagio economico, che poi saranno come detto, cinque, pur con procedure differenziate (es. la riduzione della TARI/Tariffa corrispettiva viene effettuata l’anno successivo a quello in cui l’ISEE è risultato sottosoglia), con le tre delibere citate, ARERA si pone l’obiettivo di porre alcuni “punti fermi” applicabili a tutti i bonus. E’ il caso, in particolare, della delibera n. 138, aprile 2026, “Avvio di procedimento per l’introduzione di nuove misure di tutela rafforzata per i clienti/utenti titolari di bonus sociali e per l’estensione ai settori ambientali di alcune misure già esistenti nei settori energetici”, con cui l’Autorità prevede entro la fine dell’anno (v. delibera citata, pag. 11-12):
- “…. di estendere, laddove possibile, le ulteriori misure di tutela già esistenti nei mercati energetici, anche agli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani percettori di bonus sociali….. garantendo omogeneità di trattamento di clienti e utenti finali in condizioni di disagio economico, indipendentemente dal mercato in cui sono serviti e dalla tipologia di servizio acquistato, ovvero erogato;
- …. [introdurre] misure volte a semplificare il processo di erogazione dei bonus sociali e a rafforzare i meccanismi di rendicontazione”;
e altro ancora.
Una seconda delibera è data dall’”Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di bonus sociali dell’energia elettrica e del gas naturale non erogabili, n. 370, luglio 2025, sulla cui base, entro la fine dell’anno in corso, l’Autorità dovrà adottare un provvedimento “…. che definisca ulteriori misure finalizzate a garantirne l’erogazione [del bonus] ai reali beneficiari e le modalità per la successiva restituzione al sistema degli importi medesimi, nei casi in cui non sia comunque possibile procedere alla loro concreta erogazione (v. delibera, pag. 8).
Quanto sopra descritto, trova riscontro nelle “Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato”, di cui all’allegato A della delibera n. 63, febbraio 2021 “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”. All’art. 12.1 delle “disposizioni (v. pag. 17), si dice “…. In tutti i casi in cui l’importo da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all’importo addebitato in bolletta, il credito residuo dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta laddove possibile. Fermo restando che in nessun caso gli importi erogati ai clienti potranno essere trattenuti dai venditori, l’Autorità con successivo provvedimento, definirà le modalità per la successiva restituzione al sistema degli importi medesimi e per garantirne l’effettiva corresponsione ai reali beneficiari ….”.
Ancora, in dette “disposizioni”, all’art. 18 “Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione al bonus sociali idrico”, si ribadisce quanto detto all’art. 12.1 (“…. In nessun caso gli importi non erogati agli utenti potranno essere trattenuti dai gestori”). Un’altra affermazione importante dettata da ARERA si trova nelle premesse della delibera n. 584, dicembre 2025 “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR” quando si chiarisce (v. pag. 7) “…. che anche l’utente moroso è agevolabile, tuttavia in questo caso, l’agevolazione può essere trattenuta dal GTRU (Gestore tariffa e rapporti con gli utenti) territorialmente competente a compensazione della morosità come disposto dal comma 10.6 del TUBR (Testo unico bonus rifiuti)”.
Infine, va citata la delibera n. 136, aprile 2026 “Approvazione di un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita, in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas”, da effettuarsi con il supporto del Nucleo speciale della Guardia di Finanza nei confronti di [tre] società di vendita in merito ad erogazione di bonus sociali elettrico e gas, da concludersi entro il 31/3/2027. Dette imprese saranno selezionate “…. tra quelle per cui risultano reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione del SII (Sistema informativo integrato) nonché in base alla numerosità dei bonus attivati sia nel settore elettrico sia in quello del gas ….”. La delibera, in allegato, riporta anche l’oggetto delle verifiche ispettive e le modalità di effettuazione delle stesse.
