Comunità energetiche e autoconsumo: le novità del decreto Red II

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Dopo il via sperimentale grazie al Milleproroghe 2019, il Dlgs RED II introduce due novità sul tema delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumo condiviso: l’ampliamento del perimetro d’aggregazione e la rimozione del limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.
Il decreto RED II definisce l’autoconsumatore rinnovabile come colui che produce e accumula energia elettrica rinnovabile in via prioritaria per il proprio consumo. Riservano però allo stesso la possibilità di vendere il surplus alla rete in maniera diretta o tramite aggregatore. La produzione può avvenire realizzando un impianto rinnovabile direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale.
L’installazione potrà essere anche di proprietà o gestita da un terzo con uno o più impianti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera e che impieghino le aree di distribuzione esistente per condividere l’energia con punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.
Anche nel caso della comunità energetica, l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo, riservando alla vendita solo l’eccedenza. L’energia può essere condivisa tramite rete di distribuzione nell’ambito della stessa zona di mercato, “ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”.

Oltre ai nuovi impianti rinnovabili realizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto RED II, la comunità può aprire le porte a impianti esistenti, “per una misura, comunque, non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità”. Si attende ora il decreto attuativo del MiTE in arrivo entro febbraio per sfruttare i 2,2 miliardi previsti dal PNRR per la concessione di finanziamenti a tasso 0 fino al 100% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche nei piccoli comuni.

(aliautonomie.it)