Nuovi standard in arrivo per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Partiranno dal primo gennaio del prossimo anno gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica messi a punto dall’autorità di regolazione Arera. ai sensi del testo unico adottato lo scorso 18 gennaio. Il settore dei rifiuti urbani, sottolinea il regolatore nella delibera, appare come “fortemente eterogeneo, con significative differenze tra le macro-aree del Paese, in termini di prestazioni garantite agli utenti” oltre che da “una scarsa ottemperanza all’obbligo di adozione della Carta della qualità e da un’esigua implementazione di indicatori di qualità contrattuale e/o tecnica”. L’obiettivo dei nuovi standard, fa sapere l’authority, è quello di migliorare ed omogeneizzare il servizio a livello nazionale, colmando i gap territoriali attraverso l’applicazione di “princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”. Entro il prossimo 31 marzo gli enti territorialmente competenti dovranno scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti dal testo unico, in base al livello di servizio effettivo di partenza, “individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025”.

I principali obblighi legati alla qualità contrattuale, spiega Arera, riguarderanno la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Le nuove regole riguarderanno anche le modalità e la periodicità di pagamento, la rateizzazione e il rimborso degli importi non dovuti, il ritiro dei rifiuti su chiamata o la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. Per quanto riguarda, invece, la qualità tecnica, saranno previsti obblighi e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio. I dati di qualità, sia tecnica che contrattuale, dovranno essere pubblicati dai gestori nei propri siti internet e potranno essere oggetto di pubblicazione su web anche da parte di Arera per consentire ai cittadini la verifica delle prestazioni nei propri territori e la comparazione con altre realtà.

Per i profili di qualità contrattuale, chiarisce l’authority, in caso di servizio non integrato il referente è il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (fatta eccezione per il ritiro dei rifiuti su chiamata, per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare e per la segnalazione dei disservizi, anche laddove occorra coinvolgere il gestore della raccolta e trasporto e/o il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, come nel caso dei reclami). L’ente territorialmente competente può derogare a tale regola generale “in ragione dei vincoli amministrativi e delle specificità organizzative dei gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (rappresentati prevalentemente dai Comuni)” individuando quale soggetto responsabile anche per le prestazioni inerenti alla qualità contrattuale “il gestore/i gestori dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade”.

(Riciclanews.it)