Utenze zone alluvionate, i contenuti della delibera 565 di Arera

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Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi, consigliere di amministrazione di Entar srl ed esperto di public utilities, pubblicato sull’edizione del 18 dicembre scorso di Enti Locali ed Edilizia del Sole 24 Ore.

Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), con la delibera n. 565 /2023 (Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023), interviene nuovamente (Nt+ Enti locali & edilizia del 22 maggio e del 10 agosto) con disposizioni a favore di soggetti titolari di utenze gas, energia elettrica, idrico integrato, servizio rifiuti ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione. Viene infatti data attuazione alla norma che ha attribuito ad ARERA il compito di introdurre «… agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze …… che ne facciano richiesta e che dichiarano o abbiano dichiarato che l’utenza o la fornitura è asservita ad un’abitazione o a una sede che sia risultata compromessa ….. nella sua integrità funzionale….». Con il medesimo provvedimento, ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo (delibera, p. 11). Il testo virgolettato, in sintesi riportato, è quello del comma 12 bis dell’articolo 1, specificamente inserito nel Dl 61/2023 convertito dalla legge 100/2023 [testo inserito a seguito all’articolo 23, comma 1, lettera a) del Dl 104/2023 convertito dalla legge 136/2023].

La delibera n. 565/2023 è schematizzata in: disposizioni generali, disposizioni per il settore elettrico e per il settore gas, disposizioni per il servizio idrico integrato, disposizioni per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, disposizioni transitorie e finali. L’adempimento che accomuna tutti i venditori/gestori, è quello di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre (venti giorni dalla data di pubblicazione della delibera n. 565, avvenuta il 1/12) una informativa volta ad illustrare la modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie alle utenze e forniture che abbiano riscontrato i maggiori danni. L’istanza va presentata: all’esercente l’attività di vendita di gas e/o elettricità, al gestore del servizio idrico integrato, al gestore di tariffe e rapporto con gli utenti per il servizio rifiuti. Per istanza riferita a utenza domestica, occorre presentare una dichiarazione che l’abitazione sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione, o di idonea documentazione rilasciata dal comune competente; se riferita ad utenza non domestica, occorre una dichiarazione supportata da perizia asseverata o giurata relativa alla situazione compromessa della sede dell’attività lavorativa.

L’”impalcatura” della delibera prevede che le agevolazioni siano riconosciuti dal 1° maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023. In particolare (delibera p. 13):

  1. a) con riferimento al settore elettrico e gas, non si applicano le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi connessi a disattivazione, riattivazione, volture di utenze;
  2. b) con riferimento al servizio idrico integrato, non si applicano i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, componenti perequative e i corrispettivi come sopra;
  3. c) con riferimento al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, non si applica la parte di TARI attribuibile ai mesi da maggio ad ottobre 2023 e i contributi eventualmente richiesti per il ritiro di rifiuti ingombranti;
  4. d) per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga della sospensione dei termini di pagamento fino al 31/10/2023, sarà emessa fattura, o avviso di pagamento entro il 31/3/2024.

Ruolo fondamentale sarà svolto da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) che provvederà, con la vigilanza di Arera, alla compensazione dei minori ricavi nei confronti delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita di gas ed elettricità. Come pure per i minori ricavi dei gestori dell’idrico integrato e dei gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Stante il predominate numero dei Comuni emiliano-romagnoli (80 su 91 rientranti nell’elenco degli alluvionati (allegato al Dl 61/2023), si suggerisce di visionare il sito di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) per informazioni dettagliate riguardanti le agevolazioni alle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas, è opportuno riferirsi, come detto, al sito delle rispettive società di vendita.