Cambiamenti climatici. Accordo Consiglio – Parlamento Ue sul quadro per la certificazione degli assorbimenti di carbonio

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I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto martedì 20 febbraio un accordo politico provvisorio su un regolamento che istituisce il primo quadro di certificazione a livello dell’UE per gli assorbimenti di carbonio. Il quadro volontario è inteso ad agevolare e accelerare la diffusione di attività di assorbimento del carbonio e di riduzione delle emissioni del suolo di alta qualità nell’UE.

Una volta entrato in vigore, il regolamento sarà il primo passo verso l’introduzione di un quadro globale per l’assorbimento del carbonio e la riduzione delle emissioni nel suolo nella legislazione dell’UE e contribuirà all’ambizioso obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella normativa europea sul clima.

L’accordo raggiunto è provvisorio, in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Principali elementi dell’accordo
Ambito di applicazione del regolamento
L’accordo estende l’ambito di applicazione del regolamento alla riduzione delle emissioni nel suolo e mantiene una definizione aperta di assorbimenti di carbonio, in linea con quella utilizzata dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. Distingue inoltre tra le seguenti attività di rimozione del carbonio e di riduzione delle emissioni e quattro tipi corrispondenti di unità:

  • rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli)
    stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (come le costruzioni a base di legno) di durata di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l’intero periodo di monitoraggio
  • stoccaggio temporaneo del carbonio proveniente dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli (ad esempio ripristino delle foreste e del suolo, gestione delle zone umide, praterie di fanerogame marine)
  • riduzione delle emissioni del suolo (derivanti dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli), che comprende la riduzione del protossido di carbonio e del protossido di azoto derivante dalla gestione del suolo e, a condizione che tali attività comportino, nel complesso, un miglioramento del bilancio del carbonio nel suolo, la gestione delle zone umide, l’assenza di lavorazione del terreno e le pratiche di colture di copertura combinate con un uso ridotto di fertilizzanti, ecc.

Le ultime due attività devono durare almeno cinque anni per essere certificate e non devono comportare l’acquisizione di terreni a fini speculativi con ripercussioni negative sulle comunità rurali.

Entro il 2026 la Commissione ha il compito di produrre una relazione sulla fattibilità delle attività di certificazione che comportino la riduzione delle emissioni diverse da quelle legate ai suoli (protossido di carbonio e protossido di azoto). La relazione si baserà su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.

Le attività che non comportano assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni di suolo, come la deforestazione evitata o i progetti di energia rinnovabile, non sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento. I colegislatori hanno inoltre convenuto di escludere il recupero potenziato di idrocarburi dalle attività di assorbimento permanente del carbonio e di chiarire esplicitamente che le attività e gli operatori negli ambienti marini sono inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento.

Le nuove norme si applicheranno alle attività che si svolgono nell’UE. Tuttavia, in sede di revisione del regolamento, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di consentire lo stoccaggio geologico del carbonio nei paesi terzi limitrofi, a condizione che tali paesi siano in linea con le norme ambientali e di sicurezza dell’UE.

Criteri e procedura di certificazione
L’accordo provvisorio mantiene il requisito della proposta della Commissione secondo cui le attività di assorbimento del carbonio devono soddisfare quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità.

Sulla base di tali criteri, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti, elaborerà metodologie di certificazione su misura per diversi tipi di attività di assorbimento del carbonio, al fine di garantire un’attuazione corretta, armonizzata ed efficace sotto il profilo dei costi dei criteri di assorbimento del carbonio. I colegislatori hanno apportato alcune modifiche per definire con maggiore precisione in base a quali criteri devono essere sviluppate le metodologie e hanno incluso un elenco di indicazioni su quali attività dovrebbero essere prioritarie.

I colegislatori hanno convenuto di mantenere gli elementi chiave del processo di certificazione in due fasi e la natura volontaria della certificazione, ma hanno incluso ulteriori chiarimenti sul funzionamento del processo di certificazione.

Per quanto riguarda la sostenibilità per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, i colegislatori hanno aggiunto indicazioni su come devono essere intesi gli obiettivi di sostenibilità e hanno incluso il fatto che un’attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli deve sempre generare almeno un beneficio collaterale in termini di biodiversità (compresa la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo).

Per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, l’accordo provvisorio offre agli Stati membri la possibilità di fornire consulenza agli agricoltori sulla procedura di domanda e di consentire sinergie tra il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) della PAC e le informazioni generate dal processo di certificazione nell’ambito di tale quadro.

Uso delle unità
L’accordo provvisorio stabilisce le norme relative alla registrazione e al rilascio delle unità (corrispondenti a una tonnellata di beneficio netto certificato generato da una delle attività di assorbimento del carbonio o di riduzione delle emissioni nel suolo e nell’agricoltura) nei registri pubblici e, una volta sviluppati, nel registro dell’UE.

I colegislatori hanno convenuto di includere che le unità certificate possano essere utilizzate solo per gli obiettivi climatici dell’UE e per il contributo determinato a livello nazionale (NDC) e non dovrebbero contribuire agli NDC e ai sistemi internazionali di conformità dei paesi terzi. Tali norme, anche per quanto riguarda i relativi adeguamenti, saranno riesaminate nel 2026.

Monitoraggio e responsabilità
Il regolamento stabilisce chiari obblighi di monitoraggio e norme in materia di responsabilità per gli operatori. I negoziatori hanno convenuto di distinguere tra il periodo di attività e il periodo di monitoraggio (che copre sempre almeno il periodo di attività) e hanno chiarito che gli operatori saranno tenuti ad affrontare eventuali casi di inversione (ossia il rilascio di CO2 nell’atmosfera) derivanti da un’attività di assorbimento del carbonio durante il periodo di monitoraggio.

L’accordo invita la Commissione a includere chiari meccanismi di responsabilità nello sviluppo delle metodologie di certificazione. I meccanismi di responsabilità dovrebbero riguardare i casi di inversione e le conseguenze di un monitoraggio incompleto o interrotto e di inadempienza da parte degli operatori durante il periodo di monitoraggio. Possono includere riserve collettive o conti di unità di assorbimento del carbonio e meccanismi di assicurazione anticipati.

Registro dell’UE
Il testo concordato dai colegislatori invita la Commissione a istituire un registro elettronico comune e trasparente a livello dell’UE quattro anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, al fine di rendere disponibili e accessibili al pubblico le informazioni sulla certificazione e sulle unità, compresi i certificati di conformità e le sintesi degli audit di certificazione. Fino ad allora, i sistemi di certificazione nell’ambito del quadro devono fornire registri pubblici basati su sistemi automatizzati e interoperabili. I colegislatori hanno inoltre introdotto norme sul finanziamento del registro dell’UE, che sarà finanziato da diritti fissi annuali per gli utenti proporzionati all’uso del registro.

Fonte: Consiglio UE