Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi, amministratore di Entar srl e consulente ambientale sulla newsletter Public Utilities del 26 marzo scorso.
- I riferimenti normativi
E’ di recente pubblicazione (v. Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/2025) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21/1/2025 n. 24 con cui è stato adottato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”. Tale bonus si aggiunge ai bonus sociali per il disagio economico (per fornitura di energia elettrica, di gas, del servizio idrico integrato) e al bonus per disagio fisico (coloro che utilizzano apparecchi elettromedicali).
Il bonus rifiuti era stato previsto dal D.L. n. 124/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, poi convertito in L. n. 157/2019 il cui art. 57 bis era così rubricato “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per l’energia elettrica, gas e servizio idrico”. Il medesimo articolo rinviava all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di assicurare il servizio a condizioni tariffarie agevolate in analogia ai criteri utilizzati per gli altri bonus, sulla base di principi e di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto essere adottato nel giro di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta il 24/12/2019). Nello stesso tempo si disponeva un’importante razionalizzazione dell’applicazione dei bonus: dal 1/1/2021 essi sarebbero stati “….. riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente [ISEE] in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente” (e così è stato). Ancora ARERA, avrebbe definito le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’INPS (per i dati ISEE) al cosiddetto SII (Sistema Informativo Integrato) ed all’applicativo SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche). Il Ministero del Lavoro, nel febbraio 2022, sottoponeva la bozza al Consiglio di Stato per il necessario parere della Sezione consultiva per gli atti normativi, parere favorevole poi rilasciato nello stesso mese.
- L’ambito di applicazione e i beneficiari dell’agevolazione dal 1/1/2025
- a) Ilbonus, a favore degli utenti domestici, viene denominato “bonus sociale per i rifiuti”. Le modalità applicative dell’agevolazione tariffaria sono definite da ARERA “… con propri provvedimenti, tenendo conto del principio di recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento …..” (v. art. 1.1 e 1.2);
- b) Il bonusè riconosciuto sulla base di un’unica fornitura del servizio rifiuti, intestata ad uno dei componenti il nucleo famigliare (v. art. 2.1);
- c) l’individuazione del nucleo famigliare “…. in condizione di effettivo disagio economico…” avviene attraverso l‘ISEE (v. art. 2.2);
- d) “l’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei famigliari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico” (v. art. 2.3);
- e) ad ARERA viene demandato anche il compito di aggiornamento dei valori di soglia ISEE, con cadenza triennale (v. art. 2.4).
- L’agevolazione tariffaria e la gestione dell’ammissione alla agevolazione
- f) l’agevolazione tariffaria consiste in una riduzione del 25% della tassa rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva (v. art. 3.1);
- g) viene demandata ad ARERA il compito di istituire, entro quattro mesi, una componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza domestica e non domestica che alimenterà un conto presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), destinata a coprire gli oneri derivanti dall’erogazione della agevolazione (v. art. 3.2);
- h) ARERA dovrà garantire che la componente perequativa:
– rispetti il principio della proporzionalità, anche tenendo conto della componente variabile delle spese sostenute dagli utenti del servizio
– trovi applicazione uniforme sul territorio nazionale
– preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti (v. art. 3.3);
- i) viene confermato che il bonus in questione è riconosciuto anch’esso automaticamente agli utenti domestici in possesso dell’ISEE come sopra descritto (v. art. 4.1);
- j) sarà poi compito di ARERA (sentito il “Garante della privacy”) definire le modalità della condivisione delle informazioni di natura personale degli aventi diritto al bonus, mediante un incrocio di dati forniti da INPS e gestiti dal “sistema” già in essere per gli altri bonus da tempo vigenti. Il “colloquio” avviene tra INPS, Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico Spa (società del Gruppo GSE Spa), Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito da ANCI (v. art. 4.2);
- k) “i Comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d’ambito…applicano ovvero garantiscono l’applicazione delle agevolazioni agli utenti aventi il diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte” (art. 4.3);
- l) ARERA dovrà poi “….. con propri provvedimenti definire le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni e la Cassa per i servizi energetici…” (v. art. 4.4).
- Le disposizioni transitorie e finali
- m) Nell’ambito dell’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti, viene riconosciuta ad ARERA la possibilità di prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie definite (art. 5.1);
- n) all’Autorità è demandato il compito di monitoraggio degli effetti delle disposizioni tariffarie attuate, dandone comunicazione annuale ai Ministeri competenti “…. al fine dell’adozione di disposizioni modificative e integrative (v. art. 5.2);
- o) decorso il primo anno di applicazione del “bonus sociale dei rifiuti”, l’Autorità dovrà mettere a disposizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dati, informazioni ed effetti dell’applicazione del bonus affinchè possa essere presentata “…. una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative” (v. art. 5.3). (v. nota 1).
In conclusione non possiamo non ricordare che il citato DPCM farà ricadere adempimenti in capo a Comuni che svolgono l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti sia per la parte applicativa che per la rendicontazione, oltre che interventi sicuramente necessari sul software utilizzato e modifiche al “Regolamento TARI” introducendo il concetto e l’applicazione del bonus rifiuti “nazionale”.
P.S. Un’ultima considerazione: è verosimile ritenere che l’emanazione del DPCM n. 24/2025, da tempo in elaborazione (come detto in apertura, L. n. 157/2019, art. 57 bis c. 2; bozza di DPCM sottoposta al parere del Consiglio di Stato in data 8/2/2022, poi rilasciato il 17/2/2022, predisposto il 21/1/2025 e pubblicato il 13/3/2025), abbia “risentito” dell’urgenza connaturata al dibattito parlamentare riguardante l’abbattimento del costo dell’energia elettrica e del gas che ha poi portato all’emanazione del D.L. 28/2/2025 n. 19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
Note
- La relazione citata rientra nell’ambito dell’attività di monitoraggio che ARERA è tenuta a svolgere. In proposito si rinvia, quale esempio, al Rapporto 10/7/2024, atto n. 277/2024 “I bonus sociali elettrico e gas-Stato di attuazione per l’anno 2023”, predisposto annualmente ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 29/12/2016.