Il 7 luglio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web il Decreto Ministeriale 19 giugno 2025 n. 149 di modifica del cd. DM Agrivoltaico (DM 22 dicembre 2023 n. 436).
Come spiega il MASE nella sua nota, la necessità di modificare il DM Agrivoltaico nasce con “l’obiettivo di facilitare la piena e completa attuazione dell’Investimento 1.1 “Sviluppo agro-voltaico” del PNRR, mantenendo l’ambizione del piano in linea con le indicazioni della Commissione europea”.
Le modifiche apportate sono estremamente puntuali e si applicheranno anche alle richieste di partecipazione al meccanismo presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto (8 luglio 2025). Le più rilevanti concernono:
- l’introduzione della definizione di data di installazione come “data di ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema agrivoltaico, ovvero dell’impianto di produzione di energia elettrica come riscontrabile dal sistema GAUDI’”;
- una modifica all’art.8, che prevede che gli impianti in posizione utile nelle relative graduatorie completino i lavori di installazione non oltre il 30 giugno 2026, pena la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal DM cd. Agrivoltaico. La registrazione dell’impianto nel sistema nazionale GAUDI dà prova dell’avvenuta installazione entro i termini di cui sopra. Inoltre, gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di installazione (il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo);
- la sostituzione del comma 1 dell’art. 9 con il seguente: “I soggetti titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 (ovvero gli impianti che possono accedere agli incentivi) comunicano al GSE la data di installazione entro trenta giorni dall’avvenuto completamento dei relativi lavori. I medesimi soggetti comunicano altresì la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro il predetto termine dei trenta giorni dall’avvio effettivo dell’esercizio comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva”;
- alcune modificazioni all’art.11 sulla trasmissione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale da parte del soggetto attuatore e sulla prova delle spese ammissibili;
- l’introduzione di una nuova causa di revoca delle agevolazioni in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall’articolo 8 per il completamento dei lavori di installazione dell’impianto e per l’avvio dell’esercizio.
(articolo pubblicato su powerzine.it)