Confermata dal parlamento la continuità delle funzioni di ARERA

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Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Sauro Prandi apparso su Public Utilities.

 

Il Parlamento, prima la Camera poi il Senato, ha approvato la conversione in legge con modificazioni, del D.L. 3/10/2025 n. 145 recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni di ARERA con cui è stata disposta la proroga della durata dei componenti in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31/12/2025, esercitando le funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.

L’art. 1 è stato così integrato: “Degli atti di ordinaria amministrazione, nonché di quelli indifferibili e urgenti, ARERA darà conto alle Camere con una relazione da trasmettere al termine del mandato così prorogato”.

Tale disposizione non costituisce una novità perché già in situazione di analoga prorogatio (Collegio nominato con DPR 11/2/2011, presidenza Bortoni), disposta con D.L. 10/4/2018 n. 30, poi convertito con modificazioni in L. 31/5/2018 n. n. 64, con termine di funzioni non oltre il 30/9/2018, si disponeva che il Collegio in carica era tenuto a trasmettere alle Camere ogni 45 giorni “…. una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l’illustrazione dei presupposti e delle motivazioni…. nonchè delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti”.

Per mera ricognizione, si riportano le macro-tipologie di atti rientranti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione e/o in quello dell’indifferibilità ed urgenza, e quindi adottabili sebbene in regime di prorogatio che furono adottati dal Collegio sopra citato, rilasciando in data 19/7/2018 alla Camera dei Deputati la “Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati da Arera nel periodo di prorogatio”  (dal 11/4/2018 al 19/7/2018) che elencava, riportandone gli estremi, “…. atti che debbono necessariamente essere adottati al verificarsi di determinati presupposti preventivamente stabili dalla legge o da precedenti provvedimenti amministrativi; provvedimenti, anche di regolazione generale, la cui adozione risulti indifferibile ed urgente; atti di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell’Autorità; provvedimenti sanzionatori; espressione di pareri o intese nell’ambito di procedimenti di competenza di altre Amministrazioni; provvedimenti di autotutela; provvedimenti inerenti l’appello o l’ottemperanza di decisioni giurisdizionali; provvedimenti relativi al personale dell’Autorità”.

Nella stessa relazione, l’Autorità di cui alla citata Consiliatura ha ritenuto di non adottare, nel periodo di prorogatio, atti di pianificazione, provvedimenti regolatori, osservazioni ad atti del Governo, se non richiesto, segnalazioni nei confronti di Governo o Parlamento.

E’ possibile che il Collegio in carica, che adottò la deliberazione n. 402 nell’agosto scorso “Esercizio delle funzioni del Collegio di Arera successivamente al termine del 9 agosto 2025, di scadenza naturale della quarta Consiliatura”, possa ispirarsi a quanto sopra ed adotti poi un atto alla luce di quanto stabilito dalla citata legge di conversione.