Al via la nuova disciplina aggiornata su come differenziare i rifiuti nei centri di raccolta. A metà maggio entrerà in vigore il decreto 26 marzo 2026 del ministero dell’Ambiente nel quale compaiono le caratteristiche tecnico strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione. I centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
In particolare, i centri di raccolta – apprendiamo da Tuttoambiente – sono individuati come “aree presidiate e allestite, nelle quali si svolgono le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche”.
La realizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito territoriale ottimale o ai comuni, che vi provvedono in coerenza con gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Gli stessi enti disciplinano, mediante regolamento, l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso e le regole di utilizzo da parte dell’utenza.
Requisiti
Il decreto stabilisce inoltre specifici requisiti tecnici e strutturali, prevedendo che i centri siano progettati e realizzati nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, evitando rischi per acqua, aria e suolo. Le strutture devono essere localizzate in aree idonee, preferibilmente già impermeabilizzate, e dotate di recinzione, viabilità interna, illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata e sistemi di gestione delle acque.
Aree distinte per i rifiuti pericolosi
All’interno dei centri devono essere previste aree distinte per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, adeguatamente protette e attrezzate con contenitori idonei e misure di sicurezza. Devono inoltre essere presenti cartellonistica informativa e un piano di ripristino del sito da attuare al termine dell’attività.
Per la gestione dei centri è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché la presenza di personale qualificato e formato. Le operazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza, garantendo la separazione dei rifiuti e il mantenimento delle loro caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento.
Raee, liquidi e sanitari
Il provvedimento disciplina anche le modalità di gestione di specifiche categorie di rifiuti, tra cui rifiuti liquidi, Raee, batterie, rifiuti sanitari e rifiuti biodegradabili, introducendo misure di sicurezza e contenimento e stabilendo limiti temporali e quantitativi di deposito. Sono inoltre previste disposizioni sulla tenuta dei registri, sulla contabilizzazione dei flussi di rifiuti e sulla possibilità di individuare spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo di beni usati.
Leggi il decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli….
Fonte: E-Gazette
