Il Testo Unico Partecipate (D.lgs 175/2016), all’art. 6 ha previsto che le società in controllo pubblico debbano elaborare una specifica relazione sul loro funzionamento, alla quale devono allegare un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, per consentire agli enti soci di avere un quadro informativo completo.
Per questo, Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art.6, co. 2 e 4, D.LGS. 175/2016)”. Ai lavori per la redazione – coordinati dai due Consiglieri nazionali delegati all’area “Economia degli enti locali”, il vicepresidente Davide Di Russo e Remigio Sequi – hanno partecipato esperti in materie di società partecipate e di procedure concorsuali, oltre a rappresentanti della magistratura, del mondo bancario e delle associazioni delle società pubbliche.
“Considerato che il legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori del rischio di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l’obbligo di reazione stabilito ex art. 14, co. 2 – affermano Di Russo e Sequi – il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato una serie di raccomandazioni per la predisposizione di tali documenti e per la selezione degli strumenti che possono consentire di monitorare il rischio di crisi aziendale”. Si tratta dunque di un supporto per facilitare l’adempimento degli obblighi di legge, anche in considerazione delle conseguenze previste in caso di inosservanza e per favorire un tempestivo intervento e una corretta gestione di situazioni di crisi.
Il documento è impostato sulla base de presupposto per cui la valutazione del rischio di crisi dell’azienda non può essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio, focalizzando inoltre l’attenzione su una nozione di crisi che si fonda sul concetto di “incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate”. Da ciò, la centralità che assume per questa valutazione, la dimensione finanziaria. Infine, particolare attenzione è posta anche all’analisi della sostenibilità del debito, attraverso la misura di uno specifico indicatore.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, quindi, in coda alle raccomandazioni, propone una traccia di “Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016”, che incorpora uno schema di “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016” e di “Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale” alla data di chiusura dell’anno solare.
“Attraverso lo schema proposto – precisano Di Russo e Sequi – si offre agli operatori un’impostazione metodologica e una traccia elastica, non certo destinata a essere recepita in modo standardizzato e acritico, ma rimessa in ultima istanza agli operatori esposti alle connesse responsabilità, che hanno la facoltà di selezionare, tra gli strumenti valutativi e gli indicatori proposti, quelli che ritengano dotati di significatività in relazione alle peculiarità della specifica fattispecie, sulla base però di una motivazione che dovrà sempre essere fondata su criteri obiettivi e ragionevoli”.