Energia elettrica e accesso al mercato libero, pubblicato il decreto del Mase

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Con il DM del 18 maggio 2023, n. 169, il MASE ha fornito i criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica per i clienti non vulnerabili che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore, e per assicurare l’erogazione del servizio a tutele graduali (STG) come servizio di ultima istanza, anche per le piccole e microimprese.

Il dm eslcude un proseguimento della tutela per i cosiddetti clienti vulnerabili. Arera, infatti, entro il 10 gennaio 2024, dovrà assicurare che il superamento del regime di maggior tutela avvenga in conformità alle disposizioni del diritto europeo.

Il dm stabilisce ancora che il ministero dell’Ambiente dovrà nel promuovere campagne informative istituzionali destinate ai clienti domestici “attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale”, utilizzando anche “anche i canali televisivi in orari di maggior ascolto e assicura lo svolgimento delle campagne con adeguata tempestività e periodicità”.

Fissati poi i criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela. I clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero saranno assegnati, a decorrere dalla stessa data e fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, al Stg. Nell’assegnazione dovranno essere considerati diversi criteri: l’individuazione dei fornitori del Stg avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente unico, “disciplinate secondo modalità volte a evitare la concentrazione dellofferta, mediante, tra l’altro, l’individuazione di un congruo numero di aree territoriali, accorpando anche zone distanti tra loro, caratterizzate da un adeguato assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati in modo da favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure; la fissazione di una soglia massima delle aree aggiudicabili a un singolo operatore pari al 30% del numero totale delle aree medesime, da applicare sullintero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo”.

E ancora: “individuazione dei fornitori del Stg avviene non oltre il 10 gennaio 2024; il periodo di esercizio del Stg da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta; la previsione di adeguate garanzie, in capo ai soggetti partecipanti alle procedure, a copertura nell’eventualità di mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste. (Public Policy)

Sarà vietato all’esercente di inserire nel contratto del Stg qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall’Arera.

Inoltre, l’esercente il servizio a tutele graduali, almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione del Stg, secondo le modalità e i termini definiti dallArera, dovrà fornire periodicamente al cliente finale, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente una serie di informazioni, quali: la scadenza del periodo di erogazione del Stg e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; la circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del Stg il cliente è rifornito dallo stesso esercente il Stg sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

Dal 1° aprile 2027, il Stg assolverà esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica.

Fonte: Public Policy